Ordinanza n. 1941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la correzione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9592/2025, pubblicata in data 5 dicembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9592/2025, limitatamente all'omessa distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (appellante privato)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha proposto istanza di correzione di errore materiale deducendo che la sentenza n. 9592/2025, pur avendo accolto l'appello e condannato il Comune di Napoli al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, non aveva disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. La richiesta di distrazione era stata espressamente formulata nel ricorso d'appello, con dichiarazione di anticipazione delle spese e degli onorari da parte dei difensori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza. Ha ritenuto che l'omessa indicazione della distrazione delle spese costituisca una mancanza meramente materiale, emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dall'art. 86 c.p.a. e dagli artt. 287 e 288 c.p.c., poiché la distrazione consegue necessariamente alla condanna alle spese quando il difensore abbia dichiarato di averle anticipate e ne abbia chiesto l'attribuzione. La correzione non modifica la decisione sostanziale, ma rende esplicita una statuizione obbligata e consente ai difensori antistatari di ottenere tempestivamente un titolo esecutivo nei confronti della parte soccombente. È stata quindi inserita nel dispositivo della sentenza la dicitura relativa alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari, con ordine alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Consente la correzione degli errori materiali delle pronunce del giudice amministrativo e impone gli adempimenti di annotazione da parte della Segreteria.
Disciplinano il procedimento di correzione delle sentenze e consentono di emendare l'omessa indicazione della distrazione delle spese quando la relativa richiesta sia stata formulata dal difensore antistatario.
Prevede la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che dichiari di averle anticipate e ne faccia richiesta.
art. 111, comma 2, Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica il ricorso alla correzione materiale, evitando un inutile giudizio impugnatorio per rimediare a un'omissione formale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, quando la richiesta sia stata espressamente formulata e accompagnata dalla dichiarazione di anticipazione, costituisce un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. e degli artt. 287 e 288 c.p.c., non un vizio di attività o di giudizio.
- La correzione dell'omessa distrazione è ammissibile perché integra una statuizione accessoria e obbligata alla condanna alle spese, senza modificare la decisione sostanziale né la conclusione della controversia.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è lo strumento più idoneo a garantire la ragionevole durata del processo e a consentire al difensore antistatario di ottenere tempestivamente un titolo esecutivo nei confronti della parte soccombente.
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