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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14133/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Il giudizio trae origine da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di essere stato diffamato da una comunicazione inviata dal legale rappresentante di una società a terzi pignorati nell’ambito di un’espropriazione di crediti promossa contro la società stessa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la condanna al risarcimento di euro 5.000, pur correggendo la motivazione. In Cassazione il convenuto soccombente ha proposto sette motivi: i primi due contestavano l’esclusione dell’esimente del diritto di critica, sostenendo che la verità dei fatti e l’interesse a ristabilire la verità sarebbero stati, di per sé, sufficienti a giustificare la comunicazione; i motivi dal terzo al sesto denunciavano omesso esame, travisamento e violazione di legge in relazione all’esimente del diritto-dovere di difesa e tutela degli interessi patrimoniali e reputazionali della società amministrata, richiamando anche gli artt. 2392 e 2394 c.c.; il settimo motivo, condizionato, lamentava il mancato esame di censure relative alla verità putativa. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi sulla critica e sulla difesa, dichiarando assorbito il settimo; ha quindi rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte ha ribadito che la mera verità, anche putativa, dei fatti comunicati non basta a scriminare una comunicazione oggettivamente diffamatoria sotto il profilo del diritto di critica, se mancano continenza e pertinenza. Ha inoltre affermato che la tutela degli interessi patrimoniali o reputazionali di una società non legittima, di per sé, la diffamazione di terzi, fuori dall’ambito tipizzato dell’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Le valutazioni della Corte d’appello sulla mancanza di un interesse giuridicamente o socialmente rilevante dei destinatari della missiva e sulla natura meramente ritorsiva della comunicazione sono state considerate accertamenti di fatto adeguatamente motivati e dunque non sindacabili in cassazione. Il settimo motivo è stato assorbito perché subordinato a un’impugnazione incidentale non proposta. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base delle censure di legittimità, ma la Corte considera inammissibili le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione del fatto o a rimettere in discussione accertamenti di merito adeguatamente motivati

  • art. 51 c.p.

    le esimenti del diritto di critica e, in generale, dell’esercizio di un diritto operano solo entro i limiti della verità, continenza e pertinenza, e non coprono comunicazioni oggettivamente diffamatorie prive di un interesse giuridicamente rilevante

  • art. 21 Cost.

    la libertà di manifestazione del pensiero include il diritto di critica, ma tale diritto non prevale in modo assoluto sull’onore e la reputazione altrui

  • art. 24 Cost.

    il diritto di difesa non fonda, al di fuori delle ipotesi tipizzate e del giudizio, una generale scriminante per espressioni diffamatorie

  • art. 2392 c.c.

    è invocato dal ricorrente per giustificare la difesa degli interessi sociali, ma la Corte esclude che da tale dovere discenda una licenza di diffamare terzi

  • art. 2394 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del patrimonio sociale, ma ritenuto non idoneo a scriminare la condotta offensiva

  • art. 598 c.p.

    offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo

    la Corte lo richiama come norma eccezionale che dimostra come la non punibilità per offese difensive sia circoscritta ai soli casi espressamente previsti e non sia estensibile in via generale

  • art. 89 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che, nel processo civile, le espressioni sconvenienti o offensive sono solo cancellabili e il risarcimento segue regole specifiche, sempre in relazione all’oggetto della causa

  • art. 375 c.p.c.

    norma processuale che consente la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito di memorie

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • La comunicazione a terzi di fatti oggettivamente diffamatori non è scriminata dalla sola verità dei fatti, neppure se la verità è soltanto putativa: per l’esercizio legittimo del diritto di critica occorrono anche continenza espressiva e pertinenza rispetto a un interesse giuridicamente o socialmente rilevante.
  • L’accertamento della sussistenza dei requisiti di verità, continenza e pertinenza nell’ambito della critica o della cronaca è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • La tutela degli interessi patrimoniali o reputazionali di una società non autorizza, di regola, a ledere l’onore e la reputazione di terzi; una scriminante più ampia esiste solo nei limiti specificamente previsti per l’esercizio del diritto di difesa in giudizio.
  • Le esimenti fondate sull’esercizio di un diritto non possono essere estese oltre i casi tipizzati dall’ordinamento: l’eccezionalità delle norme che escludono la punibilità di certe offese in sede giudiziale impedisce interpretazioni analogiche o espansive.
  • Quando la decisione di merito esclude in modo motivato che la comunicazione fosse finalizzata a un legittimo controllo o a una difesa processuale e ne evidenzia la funzione meramente ritorsiva o denigratoria, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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