Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01739/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una denuntiatio effettuata in relazione alla vendita di un terreno agricolo, dopo la stipula di un preliminare, per consentire l'esercizio della prelazione agraria. Il coltivatore confinante esercitò la prelazione e poi promosse causa per ottenere l'accertamento del trasferimento del fondo. Dopo alterne vicende di merito e un precedente rinvio della Cassazione, la Corte d'appello in sede di rinvio rigettò la domanda ritenendo che il prelazionario fosse decaduto dal diritto per tardivo pagamento del prezzo, non potendo avvalersi della sospensione del termine di tre mesi prevista in caso di domanda di mutuo, perché la richiesta di finanziamento all'ISMEA era stata presentata pur sapendo che il bando escludeva soggetti di età superiore a 55 anni. Gli eredi del prelazionario ricorsero per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno, sostenendo che nel precedente grado era stata dichiarata inammissibile la produzione documentale dell'odierno resistente sulla pretesa impossibilità di ottenere il mutuo e che tale statuizione non era stata impugnata; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello applicato il regime anteriore alla riforma del 2012 e ammesso documenti nuovi ritenuti indispensabili; 3) ultrapetizione, assumendo che in rinvio la controparte avesse mutato le conclusioni rispetto all'originario appello; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto di spese, perché la condanna alle spese del giudizio di legittimità sarebbe stata posta a carico delle ricorrenti nonostante in una fase precedente il loro dante causa fosse risultato vittorioso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso e ha rigettato il quarto. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso il diritto di prelazione per decadenza dovuta al mancato tempestivo pagamento del prezzo, ritenendo non spendibile la sospensione del termine collegata alla domanda di mutuo perché la richiesta era stata formulata in mala fede e con finalità elusive. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 590/1965

    Il titolare della prelazione agraria deve versare il prezzo entro tre mesi dall'esercizio del diritto; il termine può essere sospeso se venga presentata domanda di mutuo nei casi previsti dalla disciplina speciale.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, nel giudizio di appello erano ammessi nuovi documenti solo se ritenuti indispensabili; la disciplina successiva del 2012 si applica solo ai giudizi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Quando il ricorso si fonda su documenti, questi devono essere specificamente indicati, trascritti o riassunti in modo esaustivo, con localizzazione processuale e fascicolare; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 372 c.p.c.

    L'eventuale omissione della notificazione dei documenti depositati non produce effetti invalidanti se la controparte li conosce e li contesta comunque, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

  • art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità dell'udienza può dimostrare che la controparte ha comunque conosciuto i documenti prodotti e ha potuto contestarli.

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve avvenire in base all'esito complessivo della lite, non delle singole fasi processuali.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione l'utilizzazione di documenti asseritamente inutilizzabili deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., indicando contenuto, fase di produzione e collocazione nei fascicoli; la mancanza di tali indicazioni rende il motivo inammissibile.
  • La disciplina dell'art. 345 c.p.c. in tema di nuovi documenti in appello va applicata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado; la riforma del 2012 non ha efficacia retroattiva sui giudizi in cui tale sentenza sia anteriore all'11 settembre 2012.
  • Nel giudizio di prelazione agraria, la sospensione del termine per il pagamento del prezzo opera solo se la domanda di mutuo sia effettivamente riconducibile alla finalità protetta dalla legge; l'abuso del diritto e la mala fede impediscono al prelazionario di avvalersi della sospensione.
  • Le spese processuali vanno liquidate in base all'esito finale complessivo della controversia, e non considerando separatamente l'esito di singole fasi o gradi del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.