Cassazione Penale, Sentenza n. 33279/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato de plano inammissibile una nuova istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendola identica, quanto agli elementi giustificativi, a una precedente istanza già rigettata. La nuova istanza indicava una dichiarazione di disponibilità al lavoro a tempo indeterminato e la disponibilità della sorella e del cognato a ospitare il condannato. Con il primo motivo è stata dedotta l'erronea applicazione della legge processuale, sostenendo che la nuova istanza contenesse elementi di novità e che, pertanto, non potesse essere definita de plano. Con il secondo motivo è stata denunciata l'omessa valutazione degli elementi posti a fondamento della richiesta, tra cui la relazione dell'assistente sociale sulla concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa stabile, nonché l'eccessivo rilievo attribuito ai precedenti penali e alla mancata revisione critica del passato. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47-ter ord. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla prognosi negativa relativa all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura de plano, poiché la nuova istanza non introduceva elementi di fatto realmente nuovi: l'abitazione era già stata indicata nella precedente richiesta e la trasformazione dell'offerta lavorativa da tempo determinato a tempo indeterminato non richiedeva accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali. Le doglianze relative alla pericolosità sociale e alla valutazione degli elementi favorevoli sono state dichiarate inammissibili perché generiche e dirette, in sostanza, a contestare la precedente valutazione di merito. La Corte ha inoltre rilevato che il precedente provvedimento aveva negato qualsiasi misura alternativa, compresa la detenzione domiciliare, sulla base della pericolosità sociale desunta dai reati commessi, dal curriculum criminale, dalle denunce relative a fatti commessi anche all'estero, dall'assenza di elementi certi su un ampio periodo della vita del condannato e dall'impossibilità di ravvisare un processo di revisione critica della devianza.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma indicata per denunciare violazione di legge e vizi della motivazione; le relative censure sono state ritenute infondate o inammissibili.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza
Consente la definizione de plano della richiesta quando essa sia identica a una precedente già rigettata oppure manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge rilevabile senza accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Rende applicabile al procedimento di sorveglianza la disciplina del procedimento di esecuzione, compresa, nei casi previsti, la definizione de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati per qualificare come nullità assoluta l'adozione de plano del provvedimento fuori dai casi consentiti dalla legge, per violazione delle garanzie di partecipazione dell'interessato e del difensore.
Richiamato quale disciplina del procedimento relativo all'esecuzione della pena e all'accesso alle misure alternative.
Richiamato quale disposizione sull'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha confermato che la doglianza sulla valutazione della pericolosità non poteva essere riesaminata in termini generici mediante l'impugnazione del decreto di inammissibilità.
Richiamato in relazione alla detenzione domiciliare; la Corte ha rilevato che la precedente decisione aveva escluso qualsiasi misura alternativa, compresa quella domiciliare, sulla base della prognosi negativa di pericolosità sociale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di sorveglianza, la definizione de plano della richiesta è legittima quando la nuova istanza sia identica, per oggetto ed elementi giustificativi, a una precedente già rigettata oppure sia manifestamente priva di condizioni di legge la cui carenza sia rilevabile senza accertamenti cognitivi e senza valutazioni discrezionali.
- La modifica meramente formale o quantitativa di un elemento già dedotto in una precedente istanza, se non introduce un fatto realmente nuovo e non richiede ulteriori accertamenti o valutazioni discrezionali, non impedisce la dichiarazione di inammissibilità de plano.
- La procedura de plano non può essere utilizzata per anticipare una decisione sostanziale sul merito fondata su valutazioni complesse o controvertibili, poiché ciò violerebbe il contraddittorio previsto nel procedimento di sorveglianza.
- L'adozione de plano di un provvedimento di inammissibilità fuori dai casi consentiti dalla legge determina una nullità assoluta per violazione delle garanzie di partecipazione dell'interessato e del difensore.
- Sono inammissibili per genericità le censure che si limitano a contestare la valutazione di pericolosità sociale compiuta in una precedente decisione senza confrontarsi specificamente con gli elementi concreti posti a fondamento della prognosi negativa.
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