Cassazione Penale, Sentenza n. 33449/2024 del 03/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30/05/2023 che aveva parzialmente riformato la condanna per due furti commessi il 23/09/2013. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di validità della querela relativa al capo 1), sostenendo che la persona offesa si era limitata a dichiarare la volontà di costituirsi parte civile e non aveva validamente presentato querela; 2) vizio di motivazione e vizio di applicazione dell'art. 192 c.p.p., per la responsabilità sul capo 2) basata su una deduzione accusatoria (si sarebbe inferito che l'autore del furto nell'abitazione fosse necessariamente chi aveva sottratto le chiavi dall'autovettura); 3) censura relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2, per l'utilizzo delle chiavi sottratte per entrare nell'appartamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Preliminarmente ha respinto l'istanza di differimento dell'udienza avanzata dal difensore per concomitante impegno a Bologna, ritenendola intempestiva e non sufficientemente documentata e operando la necessaria comparazione tra impegni. Sulla sostanza, i tre motivi sono stati ritenuti infondati o generici: 1) la querela è stata considerata valida perché l'atto redatto dalla polizia giudiziaria era qualificato come verbale di denuncia-querela e conteneva la riserva di costituirsi parte civile, elementi indicativi della volontà di perseguire penalmente; 2) la valutazione della Corte territoriale sulle prove non presenta macroscopica illogicità e non è consentita alla Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio quando la motivazione appare coerente; 3) l'utilizzo di una chiave reale sottratta indebitamente integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Regola la querela quale manifestazione di volontà della persona offesa. La Corte ha ritenuto che la qualificazione dell'atto come denuncia-querela e la riserva di costituirsi parte civile siano idonee a dimostrare la voluntas perseguendi.
Stabilisce le forme della querela rinviando, per taluni aspetti, alla disciplina della denuncia; la Corte ha interpretato la norma in combinato disposto con l'art.333 per confermare la validità della querela orale/redatta dalla PG.
Disciplina la denuncia e le formalità di ricezione; richiamata per evidenziare che anche atti orali ricevuti dalla PG possono avere efficacia ove rispettino le formalità previste.
Riconosce alla persona offesa il diritto alla querela per i reati perseguibili a querela. Usato per spiegare la natura mista (sostanziale e processuale) della querela.
Norma sul libero convincimento del giudice in ordine alle prove. Il ricorso che chiede rivalutazione del merito probatorio è stato ritenuto inammissibile se non si mostra una illogicità manifesta.
art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.
Circostanza aggravante relativa all'uso di mezzi fraudolenti. La Corte ha confermato che l'utilizzo di una chiave reale ottenuta indebitamente integra la fattispecie del mezzo fraudolento.
art. 110, 624, 624-bis, 61 n.2, 99 comma 4 cod. pen. (richiamati nei capi di imputazione)
Norme sostanziali che definivano i reati e le aggravanti/recidiva contestate: concorso di persone, furto, furto in abitazione, indicazione dell'aggravante e disciplina della recidiva; richiamate come fondamento delle imputazioni oggetto del giudizio.
art. 420-ter, comma 5 cod. proc. pen.
Riguarda l'impedimento del difensore; la Corte ha richiamato i requisiti per qualificare l'impegno professionale come legittimo impedimento (tempestività, specificità, assenza di sostituto/codifensore).
Norma che consente la sostituzione del difensore; la Corte ha valutato l'assenza di prova dell'impossibilità di avvalersi di un sostituto come motivo a rigetto della richiesta di differimento.
Richiamato contextualmente in relazione all'appello avanti al Tribunale delle libertà per cui il difensore aveva dichiarato impedimento; la mancata allegazione dell'istanza di discussione orale ha inciso sulla valutazione dell'impedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alle censure nel ricorso per cassazione; citato in quanto il ricorso era articolato nei limiti consentiti dalla disciplina delle impugnazioni.
Massime di principio
- Un atto redatto dalla polizia giudiziaria e qualificato come denuncia-querela, soprattutto se contiene la riserva di costituirsi parte civile, può essere considerato valida espressione della querela anche se non vi è una formula testuale perfetta: valutare il contenuto e il 'favor querelae'.
- In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione del giudizio sulle prove salvo che emerga una illogicità manifesta, pertanto occorre focalizzare i motivi su vizi di diritto o macroscopici errori di motivazione.
- L'utilizzo, per commettere un furto, di una chiave reale sottratta indebitamente integra tipicamente la circostanza aggravante del mezzo fraudolento.
- Le istanze di differimento per concomitante impegno del difensore devono essere tempestive, ben documentate e dimostrare l'impossibilità di sostituzione; il giudice effettua una comparazione dei profili di urgenza e dell'incidenza sulla libertà personale.
- Motivi generici o mera ripetizione delle censure già esaminate in sede di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
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