Cassazione Penale, Ordinanza n. 28945/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Con i primi quattro motivi si contestava la responsabilità penale per i reati ascritti, ma la Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito e miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; inoltre, non erano indicati specifici travisamenti della prova. Con il quinto e sesto motivo si censuravano il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non illogica. È stata inoltre dedotta una condotta riparatrice, ma la Corte ha osservato che non poteva avere efficacia estintiva perché il danno non era stato risarcito all'ente e, comunque, l'offerta era di somma irrisoria. Infine, la Corte ha escluso la prescrizione dei reati, commessi il 26 dicembre 2017, richiamando il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, oltre alla sospensione ex art. 159 c.p. nel testo applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sulla responsabilità fossero reiterativi di censure già respinte e diretti a una non consentita rivalutazione del merito; ha considerato inammissibili anche le doglianze su pena e art. 131-bis c.p. per la congrua motivazione della sentenza impugnata. Ha escluso altresì che la condotta riparatrice potesse produrre effetti estintivi o attenuanti, perché non vi era stato integrale risarcimento del danno all'ente e l'importo offerto era irrisorio. Ha infine escluso la prescrizione dei reati contestati. Conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per uno dei reati per cui è intervenuta condanna; la Corte ne dà atto solo ai fini dell'esame della prescrizione.
Norma incriminatrice per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale; richiamata ai fini dell'esclusione della prescrizione.
La sua mancata applicazione è stata ritenuta non censurabile in cassazione perché la motivazione della sentenza di merito era sufficiente e non illogica.
Rilevata la sospensione del termine di prescrizione nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, applicabile ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato dalla Corte.
Richiamato per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata per la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una rilettura alternativa delle risultanze di merito, salvo la denuncia di specifici travisamenti della prova decisivi e puntualmente indicati.
- Le censure che riproducono questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione impugnata, sono inammissibili.
- La mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è censurabile quando la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua, sufficiente e non manifestamente illogica.
- Una condotta riparatrice può incidere solo se integra effettivo risarcimento del danno e presenta consistenza apprezzabile; l'offerta irrisoria o non satisfattiva non produce effetti estintivi né valorizzazione attenuante nei termini prospettati.
- Ai fini della prescrizione occorre applicare la disciplina temporale vigente per il periodo di commissione del fatto, includendo le sospensioni previste dalla legge applicabile.
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