Cassazione Penale, Sentenza n. 36218/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di minaccia. Il ricorrente articolava due motivi: (1) vizi di motivazione rispetto alla valutazione delle risultanze istruttorie e all'attendibilità della persona offesa; (2) difetto di motivazione circa il rigetto delle doglianze d'appello relative alla commisurazione della pena, con specifica censura per l'applicazione di un aumento di pena per recidiva che non era stato contestato, e mancata compensazione delle spese.
La decisione
Il ricorso è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha richiamato il divieto di proporre in Cassazione, nelle ipotesi previste, censure meramente sulla motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e delle limitazioni introdotte dal d.lgs. n. 11/2018 (art. 39-bis d.lgs. 274/2000). Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha constatato il difetto assoluto di motivazione dell'impugnata sull'eccezione di illegittima applicazione dell'aumento per recidiva (evidente errore del giudice di primo grado poiché la recidiva non risultava contestata). Per tale punto la sentenza è stata annullata; la recidiva è stata eliminata e la commisurazione della pena di base è stata rinviata al Tribunale di Pescara per nuovo giudizio. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Limitazione delle ragioni proponibili in Cassazione contro le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace: non sono ammessi ricorsi fondati su meri vizi di motivazione.
art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000
introdotto dal d.lgs. n. 11/2018
Conferma e specifica la limitazione dei mezzi di impugnazione in Cassazione per sentenze di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace, impedendo la proposizione di doglianze diverse da quelle espressamente ammesse dall'art. 606 c.p.p.
Ha introdotto modifiche che hanno limitato i motivi di ricorso in Cassazione per determinate sentenze di appello, incidendo sulle impugnazioni per i reati di competenza del Giudice di Pace.
Massime di principio
- Contro sentenze di appello su reati di competenza del Giudice di Pace la Cassazione è in gran parte preclusa nel riesaminare la motivazione: non possono essere proposti ricorsi basati su meri vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
- Se l'appello devolveva al giudice un punto relativo alla commisurazione della pena, il giudice d'appello deve esaminare e motivare espressamente quelle doglianze; l'omessa o insufficiente motivazione su questioni decisive (es. applicazione di recidiva non contestata) integra motivo di annullamento per violazione di legge o difetto assoluto di motivazione.
- Errori materiali o di fatto nel riconoscimento di circostanze aggravanti (come la recidiva) che non risultano contestate in capo all'imputato possono essere corretti dalla Cassazione con annullamento e rinvio limitato al punto controverso.
- In impugnazioni penali è essenziale che l'imputato eccepisca specificamente le violazioni o gli errori: il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se solleva questioni di mera valutazione probatoria che la legge esclude dal sindacato di legittimità.
- Quando la Corte annulla parzialmente per vizi riguardanti la pena, è prassi rinviare al giudice di merito per un nuovo giudizio limitato al punto annullato, lasciando impregiudicata la parte di sentenza non censurata.
Testo integrale
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