Cassazione Civile, Ordinanza n. 34594/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da due atti di compravendita aventi ad oggetto beni immobili di un complesso sito in Goito: uno del 12 febbraio 2002 tra una società estera controllata e la controllante, e uno del 12 dicembre 2005 tra la controllante poi divenuta fallita e una sua controllata. L’Agenzia delle Entrate aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. assumendo che tali trasferimenti fossero preordinati a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale per un credito IVA ritenuto indebitamente compensato nell’ambito del gruppo. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la Corte milanese aveva invece dichiarato prescritto il primo atto e inammissibile la revocatoria del secondo, ritenendo che il credito azionato dall’Erario riguardasse solo la società cedente originaria e non la società poi fallita, e che il Fallimento non fosse subentrato nell’azione individuale ex art. 66 l.f. Dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice di rinvio aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul primo atto e inammissibile la revocatoria sul secondo. Il Fallimento ha ricorso sostenendo, in sintesi, che il credito tributario era lo stesso nei confronti della controllata e della controllante per asserita responsabilità solidale nel regime IVA di gruppo, che quindi l’Agenzia aveva interesse alla revocatoria del secondo atto, e che la cessazione della materia del contendere era stata male intesa; ha inoltre invocato la successione della società fallita nei debiti della società estinta ex art. 2495 c.c. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha a sua volta censurato la declaratoria di carenza di legittimazione/interesse e la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale del Fallimento sia il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che i motivi del Fallimento non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza di rinvio, vincolata dalla precedente pronuncia di cassazione che aveva già stabilito che il credito azionato dall’Erario riguardava solo la società originaria debitrice e che il Fallimento non era subentrato nell’azione revocatoria individuale. Ha inoltre rilevato che la questione della solidarietà fiscale tra controllata e controllante era nuova e non specificamente dedotta nei gradi di merito, e che l’eventuale revocatoria ex art. 2901 c.c. non consente l’acquisizione del bene alla massa fallimentare, ma solo la sua aggredibilità da parte del creditore attore. Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la precedente cassazione aveva già definitivamente escluso che l’Agenzia avesse dedotto un credito verso la società poi fallita, e perché la domanda di cessazione della materia del contendere sul primo atto era stata formulata in modo conforme anche dall’Agenzia stessa. Sono state poste le spese in solido a carico delle ricorrenti a favore delle controricorrenti, con compensazione tra ricorrente principale e incidentale.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria mira a rendere inefficace l'atto dispositivo verso il creditore, senza comportare acquisizione del bene alla massa fallimentare.
Richiamato come norma sulla prescrizione dell'azione revocatoria, ma le censure sul punto sono state ritenute non decisive o non pertinenti rispetto al giudicato formatosi.
Richiamato in tema di interruzione della prescrizione; le doglianze sono state dichiarate inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato dal Fallimento per sostenere la successione nei debiti della società estinta, ma la questione è stata considerata nuova e non idonea a superare i limiti del giudizio di rinvio.
art. 66 l.f.
Il Fallimento non è subentrato nell'azione revocatoria individuale proposta dal creditore originario, perché la domanda era riferita a un diverso soggetto debitore rispetto alla società fallita.
La Corte ha escluso l'interesse del Fallimento a chiedere la revocatoria del secondo atto, poiché l'effetto dell'azione revocatoria non è l'acquisizione del bene alla massa.
Richiamato nel precedente iter per qualificare come nuova e quindi inammissibile la domanda del Fallimento rispetto a quella originaria del creditore.
Richiamato nel primo motivo del Fallimento per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile.
Richiamato dall'Agenzia nel ricorso incidentale in tema di domanda e legittimazione, ma senza accoglimento.
Richiamato dall'Agenzia per lamentare ultrapetizione o mancata pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamato nel primo giudizio di legittimità in relazione alla notificazione, senza rilievo decisivo nel presente esito.
Richiamato nel precedente contenzioso sul tema delle notifiche, senza incidenza decisiva nella presente ordinanza.
Richiamato nel precedente contenzioso sul tema delle notifiche, senza incidenza decisiva nella presente ordinanza.
Richiamato nel precedente contenzioso sul tema delle notifiche, senza incidenza decisiva nella presente ordinanza.
Norma sul procedimento incidentale di sospensione, per il quale sono state liquidate le spese.
Richiamato nel ricorso incidentale dell'Agenzia in relazione ai limiti del giudizio di rinvio.
Base dei motivi di ricorso per cassazione; le doglianze sono state dichiarate inammissibili per difetto di correlazione con la sentenza impugnata o perché nuove.
Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per la memoria illustrativa e la richiesta di spese del procedimento incidentale.
La Corte ha rilevato la mancata specificazione, da parte del ricorrente, di dove e come la questione nuova fosse stata dedotta nei gradi di merito.
art. 295?
Non risulta espressamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce una questione nuova non dedotta nei gradi di merito.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni definitivamente accertate, salvo i limiti segnati dalla pronuncia rescindente.
- L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. comporta soltanto l'inefficacia relativa dell'atto verso il creditore attore e non determina, di per sé, l'acquisizione del bene alla massa fallimentare.
- Chi invoca l'interesse ad agire o la legittimazione in cassazione deve indicare in modo specifico dove la questione sia stata dedotta e trattata nei precedenti gradi di merito.
- La cessazione della materia del contendere presuppone conclusioni conformi delle parti sulla sopravvenuta inutilità della decisione; se le parti concordano sul punto, la pronuncia del giudice che la dichiara non è censurabile per mancata corrispondenza al petitum.
- Una nuova teoria di responsabilità o di solidarietà tra soggetti diversi non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non risulta allegata e coltivata nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2024 del 27/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →