Cassazione Civile, Ordinanza n. 37784/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il rigetto della domanda di simulazione e di riscatto agrario. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
Un affittuario di un fondo rustico agiva per far dichiarare simulato un atto qualificato come permuta tra due proprietari, sostenendo che in realtà si trattasse di una compravendita dissimulata posta in essere per eludere il suo diritto di prelazione agraria e il conseguente riscatto ex art. 8 l. n. 590/1965. In primo grado la domanda era stata rigettata per mancata prova della simulazione; in appello il rigetto era stato confermato. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 1414, 1415, 1417, 2727 e 2729 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la simulazione nonostante vari indizi: rapporto di parentela tra le parti, rilevante divario di valore tra i beni permutati, presunta finalità di sottrarre l’alienazione alla prelazione agraria, asserita intenzione di vendere per conseguire un prezzo e successiva alienazione di una porzione di terreno a terzi. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 1417 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente preteso dal terzo non una prova presuntiva dell’accordo simulatorio, ma la prova negativa del contratto dissimulato. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la valutazione della prova per presunzioni e dell’idoneità degli indizi è rimessa al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione логicamente e giuridicamente corretta; inoltre, il secondo motivo era privo di una censura compiuta e si fondava su una lettura non corrispondente della decisione impugnata, che aveva escluso la simulazione per difetto di prova presuntiva, non per errata ripartizione dell’onere probatorio.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, l. n. 590/1965
Il riscatto agrario presuppone il trasferimento oneroso del fondo nei casi previsti dalla legge; il giudice di merito ha escluso che esso operi quando il corrispettivo consista in un bene determinato e infungibile, salvo prova della simulazione della diversa struttura negoziale.
Richiamato dal ricorrente in tema di simulazione del contratto.
Richiamato dal ricorrente in tema di opponibilità della simulazione ai terzi.
Il terzo estraneo al contratto simulato può provare la simulazione con ogni mezzo, ma resta fermo che la valutazione dell’efficacia degli indizi e della prova per presunzioni spetta al giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova presuntiva e valutazione degli indizi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di simulazione, il terzo che agisce per far valere i propri diritti può provare l’accordo simulatorio con ogni mezzo, comprese le presunzioni, ma l’apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservato al giudice di merito.
- La censura in cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale indiziario o un diverso convincimento di merito, occorrendo evidenziare un vizio logico-giuridico della motivazione o un omesso esame decisivo nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Il riscatto agrario non può essere affermato sulla sola base dell’asserita finalità elusiva dell’atto, quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la prova della simulazione della struttura negoziale.
- La deduzione di violazione dell’art. 1417 c.c. è inammissibile se non si confronta compiutamente con la ratio della decisione impugnata e attribuisce al giudice di merito una pretesa probatoria diversa da quella effettivamente posta a base della sentenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →