Cassazione Penale, Ordinanza n. 23956/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso articolava tre motivi, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. In particolare, il primo motivo contestava un preteso vizio motivazionale, ma la Corte ha ritenuto che in realtà esso mirasse a rivalutare circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito, con riferimento al contenuto del provvedimento impositivo della misura di prevenzione. Gli ulteriori motivi denunciavano violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che erano insussistenti e del tutto generici, poiché la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi relativi sia alla causa di esclusione della punibilità sia alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex art. 20-bis c.p., senza che le censure si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ne ha scalfito l'applicazione.
richiamato in relazione alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi di diritto sulla materia.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti della verifica dell'effettività, non contraddittorietà, non manifesta illogicità e compatibilità logica della motivazione con gli atti specificamente indicati dal ricorrente.
- È inammissibile il motivo che, formalmente prospettato come vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto o delle risultanze già esaminate dal giudice di merito.
- Le censure per violazione di legge devono confrontarsi in modo puntuale con la struttura argomentativa della decisione impugnata; deduzioni generiche o avulse dalla motivazione non consentono il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua proposizione, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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