Cassazione Penale, Sentenza n. 33974/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Limina era stato condannato per i reati previsti dall\'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992 (sinistro stradale con lesioni personali a Caria Francesco e omissione di fermarsi e prestare soccorso). In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) inosservanza della legge processuale per omessa notificazione del decreto di citazione in appello al codifensore Avv. Massimiliano Fragata; (2) violazione dell\'art. 189, comma 7, per assenza dei requisiti oggettivi del reato e del dolo; (3) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in violazione dell\'art. 192 c.p.p. Il Procuratore Generale ha chiesto l\'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come determinante: ha ritenuto che la notifica del decreto di citazione in appello fosse stata effettuata solo ad uno dei due difensori di fiducia (Avv. Patrizia Reina) e non anche al codifensore (Avv. Massimiliano Fragata), mentre entrambi avevano diritto alla ricezione ai sensi dell\'art. 601 c.p.p. L\'eccezione è stata reputata tempestiva (proposta prima della trattazione con memoria depositata) e la nullità conseguente è stata qualificata come di ordine generale a regime intermedio, determinando l\'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d\'Appello di Milano. La Corte non si è pronunciata sulle censure relative al merito (art. 189 comma 7 e art. 192 c.p.p.) perché assorbite dal rilievo procedurale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 189, commi 1, 6 e 7
Norma sostanziale contestata per il sinistro con lesioni e per l\'omissione di fermarsi e prestare soccorso; il comma 7 riguarda la fattispecie di omissione con rilevanza del dolo. Nella sentenza di cassazione questa norma non è stata valutata nel merito perché la decisione è stata annullata per vizio procedurale.
Riconosce ai difensori di fiducia il diritto a ricevere le notificazioni relative alla data fissata per il giudizio in appello; l\'omessa notifica al codifensore integra nullità di ordine generale a regime intermedio.
cod. proc. pen., art. 97, comma 4
Prevede la possibilità che un sostituto nominato possa eccepire vizi procedurali; la giurisprudenza richiede che l\'eccezione sia sollevata nei termini previsti dall\'art. 182 c.p.p.
cod. proc. pen., art. 182, comma 2
Indica il termine entro cui devono essere proposte determinate eccezioni processuali (termini previsti prima della trattazione del giudizio); la tempestività dell\'eccezione rileva per la conservazione del vizio.
Disposizioni sui canoni di valutazione della prova; richiamata dal ricorrente in relazione al presunto travisamento della prova, ma non esaminata dalla Corte di Cassazione a seguito dell\'accoglimento del motivo procedurale.
Massime di principio
- Se l\'imputato nomina più difensori di fiducia, ciascuno ha diritto alla notifica del decreto di citazione in appello: l\'omessa notifica ad uno di essi può determinare una nullità rilevante.
- La nullità per omessa notifica al codifensore è di ordine generale a regime intermedio e può essere fatta valere dall\'altro difensore o da un sostituto: deve comunque essere eccepita tempestivamente (prima della trattazione del giudizio) per produrre effetti.
- Un vizio procedurale rilevante e tempestivamente eccepito assorbe le altre doglianze di merito, così che la Corte di cassazione può limitarsi ad annullare e rinviare senza esaminare le censure sostanziali.
- In controversie penali con contestazioni tecniche sulla ricorrenza degli elementi del reato (es. art. 189 c.d.s.), è opportuno sollevare sia le eccezioni procedurali sia le doglianze di merito; tuttavia, se prevale un vizio procedurale, il merito potrà essere di nuovo valutato nel giudizio di rinvio.
- Per evitare l\'annullamento per vizi di notifica, chi difende deve verificare l\'effettiva ricezione da parte di tutti i difensori nominati e, in caso di omissione, sollevare l\'eccezione con la massima tempestività.
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