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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07237/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e estorsione aggravata (art. 629 c.p. e connessi), articolando tre censure: 1) mancata configurabilità del reato di maltrattamenti per difetto di abitualità e sistematicità (si sostiene che vi siano solo due episodi, uno del 2014 e uno del settembre 2022, e che la vittima si fosse trasferita); 2) erronea qualificazione come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per difetto dell'elemento psicologico (la richiesta riguarderebbe somme provenienti da un conto cointestato); 3) illegittima applicazione dell'aggravante dell'art. 61 n.11 c.p. (abuso delle relazioni domestiche) in relazione a fatti avvenuti dopo la cessazione della convivenza, e ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha quindi confermato la decisione di merito. In sintesi: 1) la Corte ha ritenuto provata la continuità vessatoria idonea a integrare il reato di maltrattamenti, valorizzando la testimonianza della persona offesa, ammissioni dell'imputato, referti/fotografie e messaggi WhatsApp; 2) ha confermato la sussistenza dell'elemento psicologico dell'estorsione, poiché le minacce erano rivolte a ottenere denaro destinato all'acquisto di stupefacenti e sono state imposte anche a terzi (madre della vittima), oltre a riscontri negli estratti conto; 3) ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 c.p., statuendo che tale aggravante ha natura oggettiva e può rilevare anche se lo stato di coabitazione sia cessato prima dell'ultimo episodio contestato; 4) il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato dalla gravità e dalla persistenza della condotta; infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    reato di maltrattamenti in famiglia

    Richiede una condotta abituale e vessatoria; la Corte ha ritenuto che la continuità possa emergere anche se le denunce formali sono poche, purché una pluralità di elementi (dichiarazioni della vittima, ammissioni dell'imputato, referti, messaggi, testimonianze) dimostri una persistenza vessatoria

  • art. 629 cod. pen.

    La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario di diritti risiede nell'elemento psicologico: l'intento di costringere con violenza o minaccia per conseguire un indebito profitto. La Corte ha ritenuto provato tale intento quando le minacce miravano a ottenere denaro per stupefacenti e coinvolgevano anche terzi

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    aggravante per abuso di relazioni domestiche

    Ha natura oggettiva e può applicarsi anche se lo stato di coabitazione è cessato prima dell'ultimo episodio: conta l'abuso della relazione di fiducia derivante da frequentazioni abituali o convivenza pregressa

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    attenuante riconosciuta in sede di merito (menzionata nella motivazione)

    In sede di merito era stata riconosciuta un'attenuante in misura equivalente alla residua aggravante; la Cassazione ha ritenuto insindacabile la valutazione complessiva delle circostanze

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    criteri di ammissibilità del ricorso per aspecificità

    La Corte ha richiamato il vizio di aspecificità: il ricorrente deve confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la mancata confutazione degli specifici elementi di fatto e di prova comporta inammissibilità per aspecificità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze dell'inammissibilità del ricorso

    Dispone la condanna alle spese processuali e la devoluzione a favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equitativamente (qui euro 3.000)

Massime di principio

  • Per il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) la 'abitualità' non richiede che vi siano numerose denunce formali: può emergere dalla valutazione complessiva di elementi probatori (dichiarazioni della vittima, ammissioni dell'imputato, referti medici, foto, messaggi, testimonianze terze) che dimostrino una condotta vessatoria persistente
  • La distinzione tra estorsione e esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico: se le minacce hanno lo scopo di procurarsi denaro indebito (anche per fini illeciti, come l'acquisto di stupefacenti) e sono rivolte anche a terzi, è configurabile l'estorsione
  • L'aggravante dell'art. 61 n.11 c.p. (abuso di relazioni domestiche) ha natura oggettiva e può trovare applicazione anche quando la convivenza sia terminata prima dell'ultimo episodio, se il comportamento si inscrive in un contesto di rapporto fiduciario abusato derivante dalla convivenza o frequentazione abituale
  • In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve affrontare e confutare le ragioni di fatto e di diritto esposte nella motivazione di merito; motivi generici o non correlati agli specifici rilievi del giudice sono destinati all'inammissibilità per aspecificità
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se motivato dalla gravità e dalla persistenza della condotta e dalla mancanza di elementi positivi in favore dell'imputato
  • Le prove documentali (estratti conto, chat, fotografie) e le dichiarazioni di terzi possono integrare e confermare la continuità criminosa anche quando le denunce formali appaiono episodiche

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