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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17110/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava: 1) carenza di gravità indiziaria in ordine al dolo, sostenendo che il comportamento del Covani fosse al più colposo o frutto di prassi consolidate e non doloso; 2) errata attribuzione di valore fidefacente al verbale della Commissione elettorale, senza adeguata motivazione; 3) errata valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione, avendo i giudici della cautela traslato sul profilo cautelare i medesimi argomenti a fondamento del quadro indiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'interesse all'impugnazione era venuto meno per la revoca, nelle more, della misura interdittiva. Ha inoltre ritenuto le censure manifestamente infondate sotto il profilo del merito, evidenziando come il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato la posizione e il comportamento del Covani (consapevolezza dell'assenza di delega del coindagato, omissione di atti dovuti in virtù della posizione ricoperta, attestazioni nel verbale non corrispondenti alla realtà) e avesse motivato l'attualità del pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Partecipazione al reato: contestata la concorso di persone nel delitto ascritto; la Corte ha considerato la posizione e i comportamenti del Covani nella valutazione degli indizi.

  • art. 479 cod. pen.

    Delitto relativo a attestazioni false in atti pubblici: la sentenza ha ritenuto che il verbale contenga attestazioni non corrispondenti al vero e che il comportamento del Covani sia compatibile con una conoscenza dell'assenza di delega.

  • art. 476, comma 2, cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione di falsità/illecito connesso alla composizione della commissione elettorale; la Corte ha considerato rilevante l'assenza di documentazione attestante la titolarità del coindagato.

  • art. 61, n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; richiede valutazione nel quadro indiziario complessivo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi di cassazione (erronea applicazione di legge processuale): la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla applicazione delle regole istruttorie e cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Fondamento formale dei motivi di cassazione proposti; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Principio richiamato: l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale; la revoca della misura interdittiva elimina tale interesse, rendendo inammissibile il ricorso.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto alle possibili azioni riparatorie: la Corte osserva che eventuali profili riparatori sono disciplinati specificamente per le misure coercitive personali, non per le interdittive cessate.

Massime di principio

  • Se la misura cautelare interdittiva viene revocata o cessa nelle more del giudizio, l'interesse a proseguire l'impugnazione può venire meno: l'appello o il ricorso diventa inammissibile se non sussiste più un pregiudizio concreto e attuale.
  • La Corte di legittimità non riesamina liberamente i fatti come un giudice di merito: le censure che richiedono una rivalutazione probatoria o una diversa interpretazione dei fatti sono spesso inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • La posizione rivestita da un pubblico ufficiale e le omissioni rispetto a doveri di controllo possono costituire indice del dolo quando emergono elementi che dimostrano consapevolezza dell'assenza di titoli e un comportamento omissivo non giustificato.
  • I verbali di commissioni o atti pubblici, se dalle risultanze risultano attestazioni non corrispondenti al vero e collegate ad altri elementi (es. assenza di documentazione), possono avere valore indiziario significativo se adeguatamente valutati e motivati.
  • Il pericolo di reiterazione può essere valutato anche in ragione del ruolo dell'indagato e del suo comportamento rispetto all'ufficio: argomenti personali o la sola partecipazione a corsi di formazione non rimuovono automaticamente tale pericolo, se il contesto dimostra condizioni rilevanti.

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