Cassazione Penale, Sentenza n. 30653/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 173 del D.Lgs. 42/2004 - dedotta sopravvenuta non punibilità per abrogazione con L. 9 marzo 2022 n. 22; vizi di motivazione in relazione al fatto che i reperti sarebbero già stati oggetto di precedente processo per ricettazione conclusosi con assoluzione e restituzione nel 1996, nonché che la dichiarazione di possesso sarebbe stata già depositata presso la Soprintendenza dal 1994 e mancata individuazione della data di eventuale cessione; (2) mancata risposta della Corte circa la doglianza che, in assenza del procedimento amministrativo di cui agli artt. 13-16 del D.Lgs. 42/2004, i beni non potevano qualificarsi come beni culturali.
La decisione
Ricorso rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che: la legge n. 22/2022 ha riprodotto e inasprito la disciplina penale prevista dall'art. 173 D.Lgs. 42/2004, senza produrre effetto estintivo retroattivo sui fatti commessi; la censura relativa al deposito della dichiarazione di possesso era mera asserzione non adeguatamente allegata; le omissioni di denunzia sono omissioni permanenti e la data di consumazione è riconducibile all'accesso negativo degli operanti; non è necessario un provvedimento amministrativo di qualificazione per riconoscere la "culturalità" di beni archeologici: questa può essere desunta dalle caratteristiche oggettive del bene; la Soprintendenza ha fornito attestazione dell'interesse archeologico e la motivazione è adeguata. Di conseguenza è stata confermata la condanna impugnata.
Norme richiamate
Legge 9 marzo 2022, n. 22 (introduzione art. 518-novies c.p.)
E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento
La riforma ha traslato e inasprito nel codice penale fattispecie già previste dal D.Lgs. 42/2004; tuttavia ciò non comporta estinzione retroattiva dei reati commessi anteriormente alla riforma.
È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469: a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56; b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
Sanziona, tra l'altro, l'omessa denunzia degli atti di trasferimento o di detenzione di beni culturali; il tipo di illecito è rimasto sostanzialmente tutelato anche dopo la riforma.
Previene l'obbligo di denuncia relativo agli atti di trasferimento e alla detenzione di beni culturali; il contenuto necessario della denuncia non rinvia alla necessità di una previa dichiarazione di interesse ai sensi dell'art. 13.
D.Lgs. 42/2004, art. 2 (definizione di 'beni culturali')
La nozione amministrativa di "beni culturali" (inclusiva, tra l'altro, di prodotti di scavi archeologici e antichità oltre i 100 anni) è richiamata come riferimento interpretativo in ambito penale: la "culturalità" può essere desunta dalle caratteristiche oggettive del bene.
Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (Nicosia, 19 maggio 2017)
Motiva l'inasprimento e la codificazione delle fattispecie penali in materia di beni culturali, obbligando gli Stati a sanzioni effettive e misure contro il traffico illecito.
Costituzione della Repubblica Italiana (richiami: artt. 25, 27, 9, 42, 3)
La disciplina è conforme ai principi costituzionali rilevanti: principio di legalità penale e determinazione della fattispecie, funzione sociale della proprietà e tutela del patrimonio culturale.
Massime di principio
- L'abrogazione o la riforma successiva di una norma penale che riproduce la precedente disciplina non determina automaticamente la non punibilità dei fatti commessi prima: vale il principio di irretroattività della pena, salvo casi concreti di favorevole retroattività.
- L'omissione della denuncia di possesso/trasferimento di beni culturali è un'omissione permanente; la consumazione può essere collegata all'accesso negativo degli organi di polizia giudiziaria.
- Per qualificare un bene come "culturale" non è sempre necessario un provvedimento amministrativo di dichiarazione: la "culturalità" può essere desunta dalle caratteristiche oggettive del bene (tipologia, localizzazione, rarità, ecc.).
- La pubblica amministrazione deve poter conoscere l'esistenza e la circolazione dei beni culturali: l'obbligo di denuncia vale anche per beni privati non preventivamente dichiarati di interesse culturale.
- Le deduzioni difensive che si basano su fatti pacifici (es. deposito di una dichiarazione presso la Soprintendenza) devono essere adeguatamente allegare e provate: mere asserzioni non sono idonee a fondare la cassazione per vizio di motivazione.
- Il delitto richiede dolo: oltre alla condotta omissiva, deve emergere la percettibilità del valore culturale dell'oggetto; tale elemento può essere provato mediante attestazioni di organi pubblici o perizia.
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