Cassazione Civile, Ordinanza n. 36101/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento emesso per Irpef, Irap e Iva relativo all'anno d'imposta 2008. Nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione ha dato atto, su segnalazione dell'ufficio competente, dell'accesso della parte intimata alla definizione agevolata della controversia prevista dal d.l. n. 119 del 2018, art. 6, convertito nella l. n. 136 del 2018, rappresentando la regolarità delle istanze e concludendo per l'estinzione del processo. La contribuente non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha rilevato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata e che risultava perfezionata la procedura di definizione della controversia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare i motivi di ricorso, e ha compensato integralmente le spese tra le parti. Ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, richiamando la causa estintiva collegata all'iniziativa della parte intimata e il meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 determina l'estinzione del processo; in caso di definizione perfezionata, si verifica la causa estintiva correlata alla procedura di definizione agevolata.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la definizione agevolata della controversia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude, nel caso di estinzione per definizione agevolata iniziata dalla parte intimata, la debenza dell'ulteriore contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, e non viene proposta istanza di trattazione nel termine stabilito, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
- La causa estintiva derivante dalla definizione agevolata assorbe l'esame del ricorso per cassazione, rendendo superflua la decisione sui motivi dedotti.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione risultante dalla disciplina speciale applicabile.
- Se l'estinzione del giudizio dipende dall'adesione della parte intimata alla definizione agevolata, non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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