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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36507/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce del 7 novembre 2025, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. in esito a concordato in appello, in relazione alla contestazione di furto in abitazione aggravato, in continuazione e in concorso con altro soggetto, con le aggravanti indicate nel capo d’imputazione. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e per l’asserita erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risultano dal testo ulteriori dettagli fattuali, né la pena applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla qualificazione giuridica del fatto, poiché, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione le sole questioni concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e la conformità della decisione alla richiesta; non sono invece ammissibili le censure riferite a motivi rinunciati o non devolvibili, né quelle sulla pena se non ne risulti l’illegalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

    La sentenza emessa in concordato in appello può essere impugnata in cassazione soltanto per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all’accordo. Sono inammissibili le censure sui motivi rinunciati e sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.; le doglianze sulla pena sono ammissibili solo se denunciano una sanzione illegale.

  • art. 129 c.p.p.

    In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

    Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. è inammissibile.

  • art. 81 c.p.

    Ritenuto che il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce del 7 novembre 2025 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 , 624 bis e 625 n. 2, 61 n. 11 quater cod. pen.

    La norma è indicata nel testo come riferimento al reato oggetto della sentenza impugnata; non è riportata un’interpretazione autonoma della Corte su tale disposizione.

  • art. 110 c.p.

    Ritenuto che il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce del 7 novembre 2025 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 , 624 bis e 625 n. 2, 61 n. 11 quater cod. pen.

    La norma è indicata nel testo come riferimento al reato oggetto della sentenza impugnata; non è riportata un’interpretazione autonoma della Corte su tale disposizione.

  • art. 624-bis c.p.

    Ritenuto che il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce del 7 novembre 2025 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 , 624 bis e 625 n. 2, 61 n. 11 quater cod. pen.

    La norma è indicata nel testo come riferimento al reato oggetto della sentenza impugnata; non è riportata un’interpretazione autonoma della Corte su tale disposizione.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Ritenuto che il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce del 7 novembre 2025 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 , 624 bis e 625 n. 2, 61 n. 11 quater cod. pen.

    La norma è indicata nel testo come riferimento al reato oggetto della sentenza impugnata; non è riportata un’interpretazione autonoma della Corte su tale disposizione.

  • art. 61, n. 11-quater, c.p.

    Ritenuto che il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce del 7 novembre 2025 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110 , 624 bis e 625 n. 2, 61 n. 11 quater cod. pen.

    La norma è indicata nel testo come riferimento alla contestazione aggravata; non è riportata un’interpretazione autonoma della Corte su tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per contestare la formazione della volontà della parte di aderire all’accordo, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato.
  • Sono inammissibili, contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., le censure concernenti motivi rinunciati e la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili soltanto quando deducono l’illegalità della sanzione, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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