Cassazione Penale, Ordinanza n. 21251/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra più reati oggetto di richiesta di unificazione. Dalla motivazione emerge che i fatti erano stati commessi tra il 18 marzo 2006 e il 7 agosto 2007. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che dovesse essere ravvisato il medesimo disegno criminoso; il Tribunale, però, ha ritenuto che le censure fossero generiche e che mirassero a ottenere una rivalutazione del merito, contestando soprattutto la valorizzazione della distanza temporale tra i fatti e l'assenza di elementi sintomatici di una programmazione unitaria fin dall'inizio. La ricorrente non avrebbe opposto dati concreti idonei a superare tale apprezzamento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha ritenuto che le doglianze non superassero il vaglio preliminare di ammissibilità perché, in parte, sollecitavano valutazioni di merito non consentite e, per il resto, erano manifestamente infondate o generiche. È stata confermata l'ordinanza che negava la continuazione, perché il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso il vincolo ex art. 81, secondo comma, c.p. sulla base del notevole lasso di tempo tra i fatti e dell'assenza di elementi indicativi di un progetto criminoso unitario originario. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i reati siano espressione di una preordinazione unitaria; il mero dato della vicinanza o lontananza temporale è un indice valutabile, e la sua distanza può costituire limite logico alla configurabilità del medesimo disegno criminoso se mancano elementi sintomatici di programmazione sin dal primo reato.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Viene richiamata quale base per la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare la presenza di una ideazione e programmazione unitaria sin dal primo reato, almeno nelle linee generali, e non può limitarsi a constatare la mera omogeneità dei fatti.
- Il decorso di un rilevante arco temporale tra i reati, pur non essendo di per sé decisivo, può assumere un forte valore indiziario contrario alla continuazione quando non sia accompagnato da elementi concreti di collegamento progettuale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in astratto gli indici valorizzati dal giudice di merito, senza indicare specifiche ragioni di diritto o vizi motivazionali effettivi, è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del fatto.
- La mancata indicazione di elementi concreti idonei a superare la motivazione del giudice di merito rende le doglianze generiche e manifestamente infondate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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