Cassazione Penale, Ordinanza n. 19900/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva riconosciuto solo il beneficio della non menzione, confermando nel resto la condanna per il reato di rissa aggravata e per il reato di lesioni personali aggravate in concorso. Con il ricorso sono stati dedotti tre motivi: violazione di legge penale e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, quanto all'affermazione di responsabilità; mancato riconoscimento della legittima difesa; mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che le doglianze si risolvevano nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti e nella selezione di elementi probatori ritenuti preferibili dal ricorrente, senza però confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata né dimostrare un reale travisamento della prova, che non può essere dedotto tramite riferimenti parcellizzati agli atti o una loro mera ricapitolazione.
Norme richiamate
richiamato come base della condanna per il capo A, relativo alla rissa aggravata
richiamato per il concorso di persone nel reato
richiamato come norma incriminatrice per le lesioni personali contestate al capo B
richiamato come circostanza aggravante delle lesioni
invocato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto, ma ritenuto non utilmente dedotto
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Il travisamento della prova non è utilmente deducibile in cassazione mediante riferimenti frammentari agli atti o mediante una mera riproposizione del loro contenuto: occorre censurare specificamente l'iter argomentativo della decisione impugnata.
- Non è ammissibile il ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare un reale vizio di legittimità della motivazione.
- La deduzione della legittima difesa o della particolare tenuità del fatto non supera il vaglio di ammissibilità se è proposta in modo meramente assertivo o come rivalutazione del merito, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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