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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza ingiunzione della Regione Calabria n. 225892/2022; - ove occorra, del d.d.g. n. 6282/2020; - della deliberazione di Giunta regionale n. 198/2006; - della scheda istruttoria recante il conteggio oneri danno ambientale; - degli atti, verbali, provvedimenti, note richiamati.

Giustizia amministrativa202200445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ingiunzione regionale recante la rideterminazione in euro 46.496,90 dell’indennità risarcitoria per danni ambientali conseguenti alla realizzazione di tre unità immobiliari abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza ingiunzione regionale, nonché gli ulteriori atti presupposti e la scheda di quantificazione del danno ambientale, deducendo la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, la lesione del legittimo affidamento derivante dal tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive e, quanto alle residue censure, prescrizione della pretesa sanzionatoria, difetto di legittimazione passiva, difetto di motivazione e insussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione. La Regione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che si trattasse di giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 849/2021, soggetto al termine dimezzato di quindici giorni per il deposito, nonché l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni regionali di irricevibilità e di inammissibilità per ne bis in idem. La sentenza precedente n. 849/2021 non aveva definito la controversia come giudizio di ottemperanza, ma aveva annullato la precedente ordinanza ingiunzione limitatamente alla quantificazione dell’importo, imponendo il riferimento alla volumetria corretta. La Regione, in sede di riesercizio del potere sanzionatorio, aveva quindi adottato un nuovo e distinto provvedimento, impugnabile con ordinaria azione di annullamento e soggetto al termine di deposito di trenta giorni. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato. È stata respinta la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché la rideterminazione dell’importo era vincolata dalla precedente pronuncia e la ricorrente non avrebbe potuto apportare alcun contributo utile. È stata respinta anche la doglianza sul legittimo affidamento, non potendo il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso fondare un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione illecita. Le censure relative a prescrizione, legittimazione passiva, motivazione e presupposti della sanzione sono state dichiarate inammissibili perché già esaminate e respinte dalla sentenza n. 849/2021, non impugnata. Ad abundantiam, il TAR ha comunque ritenuto infondata la prescrizione: il termine quinquennale, decorrente dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria del 12 giugno 2014, non era decorso alla notifica della precedente ordinanza del 2 agosto 2018 ed era stato interrotto dall’azione giudiziaria, cui aveva fatto seguito la nuova ordinanza del 12 maggio 2022. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il termine di deposito dimezzato previsto per i giudizi di ottemperanza non si applica all’impugnazione di un nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione in sede di riesercizio del potere.

  • art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.

    La disciplina dei termini dimezzati propria del giudizio di ottemperanza non trova applicazione quando la domanda proposta è un’ordinaria azione di annullamento contro un nuovo atto amministrativo.

  • art. 29 c.p.a.

    L’impugnazione del nuovo provvedimento amministrativo è soggetta al regime ordinario dell’azione di annullamento.

  • art. 41 c.p.a.

    La notifica e il deposito del ricorso contro il nuovo atto sono regolati dai termini ordinari previsti per l’impugnazione degli atti amministrativi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria quando l’amministrazione si limita a rideterminare la sanzione in esecuzione puntuale della precedente pronuncia giurisdizionale, senza margini per un apporto partecipativo utile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d’ufficio l’inammissibilità di censure già definite, previo avviso alle parti in udienza.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione, in esecuzione di una pronuncia che ha annullato un precedente atto limitatamente a un profilo determinato, adotta un nuovo provvedimento conformandosi al dictum giudiziale, l’impugnazione del nuovo atto integra un’ordinaria azione di annullamento e non un giudizio di ottemperanza, anche se il nuovo atto costituisce esercizio del potere in seguito alla sentenza.
  • Il divieto di ne bis in idem processuale non impedisce l’impugnazione di un nuovo provvedimento amministrativo adottato in riesercizio del potere; sono tuttavia inammissibili le censure che ripropongano profili di illegittimità già definitivamente esaminati e respinti con una precedente sentenza non impugnata.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa quando l’attività amministrativa successiva alla sentenza abbia contenuto rigidamente vincolato dal giudicato e la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto incidere sulla determinazione adottata.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione di un abuso o di un illecito non radica, di per sé, un legittimo affidamento del privato nella conservazione della situazione illecita.
  • Nel computo della prescrizione della pretesa sanzionatoria, l’esercizio dell’azione giudiziaria successiva alla notifica dell’atto sanzionatorio può interrompere il termine, consentendo l’adozione del nuovo provvedimento entro un ulteriore periodo decorrente dall’interruzione.

Come è indicizzato

MaterieDanno ambientaleAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiAmbienteEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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