Cassazione Civile, Ordinanza n. 29691/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da una caduta avvenuta su un marciapiede comunale, che la parte attrice assumeva causata da un dislivello del manto stradale in corrispondenza di una canaletta con griglia metallica posta al confine tra proprietà privata e suolo pubblico. Dopo un accertamento tecnico preventivo, la danneggiata chiedeva la condanna del Comune al risarcimento dei danni, soprattutto non patrimoniali, invocando in via principale la responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. e, in subordine, la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello riformava invece la decisione, rigettando il risarcimento perché riteneva che nell’atto introduttivo non fosse stato sufficientemente precisato il punto esatto della caduta e che l’incertezza non fosse stata superata dalle prove. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che il luogo del sinistro era stato adeguatamente indicato sin dall’atto introduttivo e comunque non contestato dal Comune; 2) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nelle indicazioni emerse dall’accertamento tecnico preventivo e nella testimonianza di un tecnico a conoscenza del luogo del sinistro; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2712 c.c., per avere la Corte d’appello svalutato le riproduzioni fotografiche della consulenza tecnica pur non essendo state ritualmente disconosciute e anzi utilizzate dal Comune a fini difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che dagli atti emergesse che il punto di caduta era stato adeguatamente indicato nell’atto introduttivo e che il Comune non ne aveva contestato la localizzazione, limitandosi a dedurre il caso fortuito e il preteso comportamento colposo della danneggiata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda per asserita genericità dell’allegazione del luogo del sinistro. I secondi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti perché investivano profili ulteriori della medesima questione. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini l’impugnazione escludendo la supposta genericità della domanda e dell’individuazione del luogo del sinistro e applicando il principio secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno, essendo esclusa solo dalla prova, a carico del custode o comunque risultante obiettivamente, del caso fortuito o della condotta colposa del danneggiato quale causa esclusiva o concorrente del danno.
Norme richiamate
responsabilità ex art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è qualificata come oggettiva e si fonda sulla sola dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; può essere esclusa solo dalla prova del caso fortuito, anche consistente nella condotta colposa del danneggiato, se esclusiva o concorrente nella produzione dell'evento.
La domanda era proposta in via subordinata come responsabilità aquiliana, ma la decisione di legittimità non entra nel merito di tale titolo perché assorbe gli ulteriori motivi e rinvia al giudice di merito.
La ricorrente lo invoca per contestare la valutazione della Corte d'appello sulla mancata contestazione del luogo del sinistro e sul trattamento dei fatti non specificamente contestati.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, dedotta in relazione all'affermazione della Corte territoriale sulla genericità dell'allegazione del punto di caduta.
È il parametro processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento.
È il parametro invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Invocato per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze fotografiche da parte del giudice di merito.
Richiamato con riferimento alle riproduzioni fotografiche della consulenza tecnica e al loro mancato disconoscimento rituale da parte del Comune.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è sufficiente che l'attore provi il nesso causale tra la cosa e il danno; non è richiesta una dimostrazione ulteriore della colpa del custode.
- Il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito, anche mediante la dimostrazione che la condotta del danneggiato sia stata causa esclusiva o concorrente dell'evento dannoso.
- Quando la localizzazione del sinistro sia stata adeguatamente allegata nell'atto introduttivo e non specificamente contestata, il giudice di merito non può rigettare la domanda per asserita genericità del punto di caduta senza considerare le risultanze processuali già disponibili.
- Le censure di legittimità che investono la trascurata considerazione di allegazioni, accertamento tecnico preventivo e prove testimoniali possono rendere assorbiti gli ulteriori motivi se il primo vizio investe già il nucleo decisivo della decisione impugnata.
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