Sentenza del 20/03/2015 n. 5612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. Lazio che aveva dichiarato estinto il giudizio tributario per mancata rituale riassunzione dopo l'interruzione del processo causata dal decesso della parte contribuente. L'Ufficio sosteneva di avere tempestivamente presentato, entro sei mesi, un'istanza di trattazione ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992 e contestava l'affermazione della C.T.R. secondo cui avrebbe dovuto anche chiedere la fissazione dell'udienza, notificare l'atto di riassunzione e individuare gli eredi, secondo la disciplina civilistica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che l'art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992 costituisce una disciplina speciale e completa del processo tributario interrotto: per evitare l'estinzione è sufficiente che una parte presenti, entro sei mesi dalla cessazione della causa interruttiva, un'istanza di trattazione al presidente della sezione. Non è necessaria un'ulteriore notificazione dell'istanza alle altre parti né l'individuazione preventiva degli eredi. Spetta alla segreteria della Commissione fissare la nuova udienza e comunicare l'avviso alle parti e agli eventuali successori secondo l'art. 43, comma 3. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e dichiarata nulla, con rinvio alla C.T.R. Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 43, commi 1, 2 e 3
Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.
La norma è speciale e autosufficiente per la prosecuzione del processo tributario dopo un'interruzione. È sufficiente la tempestiva istanza di trattazione; la fissazione dell'udienza e le comunicazioni successive spettano alla segreteria della Commissione.
Richiamato dall'art. 43, disciplina il provvedimento presidenziale conseguente all'istanza di trattazione.
Regola la comunicazione dell'udienza, che deve essere effettuata dalla segreteria alle parti costituite e, nel caso di morte di una parte, alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori secondo le modalità previste dall'art. 43, comma 3.
Il rinvio alle norme del processo civile opera solo in via residuale e non può prevalere sulla disciplina speciale e completa prevista per la riassunzione del processo tributario.
La disciplina civilistica della riassunzione, comprendente la notificazione dell'atto e del decreto agli interessati, non deve essere applicata in combinazione con l'art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992 quando la normativa tributaria regola specificamente la fattispecie.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando viene meno la causa di interruzione, la parte che intende proseguire il giudizio deve presentare l'istanza di trattazione entro sei mesi; tale adempimento è sufficiente a impedire l'estinzione del processo.
- Non è generalmente necessario notificare autonomamente l'istanza di trattazione alle altre parti né individuare preventivamente gli eredi della parte deceduta, salvo specifiche esigenze o diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
- La fissazione della nuova udienza e le comunicazioni agli interessati sono attività attribuite alla segreteria della Commissione tributaria, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- Il rinvio alle norme del codice di procedura civile è residuale: quando una norma tributaria disciplina compiutamente l'interruzione e la prosecuzione del giudizio, non devono essere aggiunti adempimenti previsti dal rito civile.
- Una pronuncia di estinzione fondata sulla mancata notificazione dell'istanza o sulla mancata preventiva identificazione degli eredi può essere nulla se la parte ha presentato tempestivamente la richiesta di trattazione prevista dall'art. 43.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5605 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5613 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5614 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5615 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5616 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5617 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →