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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08146/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva applicato l'imposta di registro, ritenendo dovuta l'imposizione in misura diversa da quella sostenuta dalla società, su un provvedimento del Tribunale che aveva condannato la società medesima a restituire somme versate da un'altra impresa a titolo di addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nell'ambito di rapporti di somministrazione di energia. La Corte di merito aveva accolto l'appello della società, ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa parte I allegata al d.P.R. n. 131/1986, cioè l'imposta fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità, pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un contratto e dispongono le conseguenti restituzioni. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 8, comma 1, lett. b), della medesima Tariffa, sostenendo che il provvedimento dovesse invece essere qualificato come sentenza di condanna al pagamento di somme, prestazioni o consegna di beni, e quindi assoggettato al diverso regime impositivo. In sostanza, la ricorrente contestava la riconduzione del provvedimento al genus delle sentenze che caducano il titolo e hanno funzione meramente restitutoria, invece che a quello delle condanne al pagamento fondate su un rapporto contrattuale fisiologicamente valido.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la proposta di definizione anticipata, ritenendo il motivo manifestamente infondato perché il provvedimento di condanna alla restituzione di somme indebitamente versate, emesso a seguito della caducazione del titolo per incompatibilità della clausola o della norma applicata con il diritto unionale, va assimilato ai provvedimenti che dichiarano la nullità, l'annullamento o la risoluzione di un contratto con conseguenti restituzioni, e non alle sentenze di condanna al pagamento ex art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa parte I, d.P.R. n. 131/1986. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, inoltre, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la ricorrente ha denunciato violazione di legge come vizio di legittimità del ricorso per cassazione.

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica ai provvedimenti di condanna al pagamento di somme, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, presupponendo la fisiologica validità del rapporto da cui derivano le obbligazioni.

  • art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    si applica, in via restrittiva, ai provvedimenti che dichiarano la nullità, pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un contratto, ovvero attestano la caducazione del titolo, con condanna meramente restitutoria e ripristino della situazione quo ante.

  • art. 6 D.L. 511/88

    la norma istitutiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica è stata disapplicata perché incompatibile con la Direttiva n. 2008/118/CE.

  • Direttiva n. 2008/118/CE

    costituisce la fonte eurounitaria con cui la disciplina nazionale dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica è stata ritenuta incompatibile.

  • art. 2033 c.c.

    regola la ripetizione dell'indebito oggettivo, che presuppone mancanza originaria della causa del pagamento oppure sua sopravvenuta cessazione, ed è funzione recuperatoria del patrimonio del solvens.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento di definizione anticipata e di trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 380-bis n. 1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione collegiale a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione fiscale di un provvedimento giudiziario dipende dalla sua funzione sostanziale: se la decisione si limita a ripristinare la situazione anteriore per effetto della caducazione del titolo, la disciplina applicabile è quella dei provvedimenti che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione, non quella delle condanne al pagamento fondate su un rapporto valido.
  • L'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986 si applica solo quando la condanna al pagamento o alla consegna presuppone la validità fisiologica del rapporto giuridico da cui nascono le obbligazioni; non è estensibile alle ipotesi di ripetizione di indebito conseguenti alla mancanza o caducazione della causa del pagamento.
  • La ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. ricorre sia quando il pagamento è privo ab origine di causa, sia quando la causa del rapporto viene meno successivamente per nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o altra caducazione del titolo.
  • Le sentenze della Corte di giustizia che dichiarano l'incompatibilità di una norma nazionale con il diritto unionale hanno efficacia ex tunc, salvo limitazioni temporali espressamente disposte dalla stessa Corte; il giudice nazionale deve quindi disapplicare la norma incompatibile anche rispetto ai rapporti che ne derivano, quando la questione sia ancora rilevante nel giudizio.
  • Le ipotesi agevolative o speciali in materia di imposta di registro sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazioneInadempimento
RamiTributiContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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