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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20755/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società agricola aveva convenuto in giudizio l'ente erogatore degli aiuti comunitari, lamentando che, a partire dagli anni successivi al 2005, i criteri nazionali di distribuzione delle somme della riserva nazionale fossero stati modificati in violazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003. Secondo la domanda originaria, tale disciplina avrebbe determinato un trattamento deteriore per i nuovi agricoltori rispetto agli agricoltori storici, con conseguente riduzione del contributo spettante. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'ente al pagamento del differenziale; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la pretesa. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del regolamento CE n. 1782/2003, sostenendo che la norma imponesse la parità di trattamento anche tra agricoltori storici e nuovi e che la disciplina nazionale di attuazione avesse illegittimamente inciso sul criterio di riparto. Con il secondo motivo denunciava la violazione delle norme sulle spese di lite, lamentando sia il mancato ricorso alla compensazione in ragione della complessità della vicenda, sia l'erroneità dei parametri usati per la liquidazione, che sarebbe dovuta avvenire sul valore del disputatum e non del decisum, oltre che con applicazione corretta dei parametri tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto la censura generica e non idonea a confutare la lettura data dalla Corte d'appello, secondo cui il regolamento comunitario garantiva la parità di trattamento solo tra gli agricoltori nuovi ammessi alla riserva nazionale, non anche tra questi e gli agricoltori storici; ha inoltre condiviso l'affermazione secondo cui l'eventuale disparità derivava dal regolamento stesso e non dalla normativa nazionale di attuazione, escludendo altresì la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sul secondo motivo ha ribadito che la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, e che la liquidazione effettuata dalla Corte d'appello era corretta perché, in caso di rigetto della domanda di pagamento, il valore della controversia coincide con la somma domandata dall'attore soccombente. Ha infine rilevato la genericità della doglianza sui compensi professionali, priva di specifica indicazione dei conteggi e delle voci tariffarie asseritamente violate. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 regolamento CE n. 1782/2003

    La norma non impone la parità di trattamento tra agricoltori storici e nuovi, ma solo tra i nuovi agricoltori ammessi al beneficio della riserva nazionale.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non era necessario perché la questione interpretativa del regolamento comunitario non presentava dubbi.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Il vizio di violazione di legge è dedotto per censurare l'erronea interpretazione della norma sostanziale o processuale, ma la censura deve essere specifica e argomentata.

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    La compensazione delle spese resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma.

  • d.m. n. 55/2014

    I parametri del decreto si applicano alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, se la prestazione non è ancora completata.

  • d.m. n. 127/2004

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, senza che la Corte ravvisasse specifiche violazioni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio all'insegnamento della Corte in presenza di principi consolidati.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando si denuncia in cassazione la violazione di una norma di diritto unionale o interno, la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una mera affermazione apodittica dell'esistenza di un diverso significato normativo è inammissibile o comunque infondata.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario se la questione interpretativa del diritto UE è già univoca e non presenta reali margini di dubbio.
  • In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • Nei giudizi di condanna al pagamento di somme, quando la domanda viene rigettata, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese va commisurato al quantum richiesto dall'attore, ossia al disputatum, non al decisum.
  • La censura in cassazione contro la liquidazione delle spese per asserito superamento dei minimi o massimi tariffari richiede l'indicazione specifica dei conteggi contestati e delle corrispondenti voci tariffarie violate.
  • I parametri del d.m. n. 55/2014 si applicano alle liquidazioni giudiziali effettuate dopo la sua entrata in vigore, anche se l'attività difensiva è iniziata prima, purché non sia ancora conclusa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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