Cassazione Penale, Sentenza n. 09233/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto (svista percettiva) nella sentenza n. 29372 del 05/08/2025. Il ricorso è articolato in tre profili: 1) contestazione della valutazione sull'impedimento assoluto e attuale a partecipare all'udienza del 10/03/2023, con riferimento a certificato medico-legale relativo a un recente trapianto di fegato che, secondo la ricorrente, impediva la presenza in udienza; 2) contestazione della lettura della natura e dell'oggetto delle confische (in particolare dei veicoli indicati ai capi n. 3, 7, 10, 11, 12) e della mancata applicazione del vincolo "bene per bene" dopo la prescrizione parziale, con rilievo che la Corte avrebbe in modo errato qualificato come "confisca diretta"; 3) contestazione dell'attribuzione alla ricorrente di una presunta ammissione della fittizietà delle intestazioni e dell'omesso esame del motivo relativo al "bene per bene" sulle confische. In via subordinata, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. e norme CEDU/Protocolli.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato l'interpretazione dell'art. 625-bis c.p.p.: il rimedio è limitato all'errore di fatto di natura percettiva (svista o equivoco) che determinando la volontà del giudice abbia inciso decisivamente sulla decisione, escludendo gli errori di valutazione o di giudizio sul compendio probatorio e sulla portata delle norme. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la questione circa l'impedimento sia valutativa: i giudici di merito hanno correttamente apprezzato il contenuto del certificato in relazione alla data/oggetto dell'udienza e hanno escluso la natura assoluta/attuale dell'impedimento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la qualificazione della natura della confisca fosse questione valutativa e non svista percettiva. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che l'attribuzione di una "circostanza sostanzialmente ammessa" attiene alla valutazione del compendio probatorio, non a un errore percettivo. La questione di legittimità costituzionale è stata respinta come manifestamente infondata per mancata indicazione dei profili di dubbio. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio del ricorso straordinario è ammesso soltanto per errori materiali o per "errori di fatto" di natura percettiva (svista o equivoco) che abbiano avuto un'effettiva incidenza decisiva sulla formazione della volontà giudicante. Non comprende errori di valutazione o di giudizio sul compendio probatorio né interpretazioni normative.
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Norma sostanziale citata quale titolo di reato contestato in primo grado alla ricorrente (la sentenza di merito ha affrontato la posizione penale, con parziale proscioglimento per prescrizione e rideterminazione della pena).
art. 395, n. 4 cod. proc. civ. (richiamato per analogia)
Richiamata a titolo di confronto giurisprudenziale: il rimedio revocatorio per fatti 'incontestabilmente esclusi' o 'positivamente stabiliti' è paradigma per l'ambito applicativo dell'errore di fatto nel processo penale; il ricorso straordinario può correggere situazioni in cui la verità fattuale è incontestabilmente diversa rispetto a quanto ritenuto.
artt. 3, 24, 111 e 117 comma 1 Cost. e artt. 6, 13 CEDU; art. 2 Prot. n. 7 CEDU; art. 1 Prot. n. 1 CEDU
Norme costituzionali e sovranazionali indicate nella prospettata questione di legittimità; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata perché la ricorrente non ha specificato i precisi profili di incostituzionalità o contrasto con i detti strumenti sovranazionali.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto 'percettivi' (svista o equivoco) che siano incontestabilmente tali e decisivi per l'esito della decisione; non è lo strumento per riformare valutazioni del merito o giudizi probatori.
- Quando il giudice di legittimità o di merito opera un apprezzamento sul contenuto di certificazioni mediche o sul nesso causale delle misure patrimoniali, tale apprezzamento è, di regola, valutativo: non costituisce errore di fatto rettificabile con il rimedio straordinario.
- La qualificazione della natura della confisca e l'applicazione del vincolo 'bene per bene' dopo una prescrizione parziale sono questioni che attengono a valutazioni giuridiche e probatorie e non a mere sviste di lettura; pertanto difficilmente correggibili con art. 625-bis.
- Per prospettare una questione di legittimità costituzionale collegata a un ricorso straordinario è necessario indicare con precisione i profili di contrasto e la portata della norma censurata; l'assenza di specificità rende la questione manifestamente infondata.
- Se si intende ottenere correzioni di errori relativi a fatti "incontestabili" ricavabili dagli atti, occorre dimostrare che la verità fattuale sia tale da escludere qualsiasi ragionevole dubbio e che la presunta svista sia esclusiva causa della decisione impugnata.
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