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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30990/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per furto. Dal testo emerge che, nel corso del giudizio di legittimità, il difensore ha depositato il verbale di remissione di querela redatto dalla Polizia Stradale di Bari e, su richiesta dell'ufficio, ha poi trasmesso anche la dichiarazione di accettazione della remissione. La Corte ha quindi esaminato d'ufficio l'effetto estintivo della remissione di querela, rilevando che essa era intervenuta in pendenza del ricorso e che il ricorso era stato tempestivamente proposto. Non risultano ulteriori motivi di ricorso trattati nel merito, poiché la decisione si è concentrata sull'estinzione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il reato era estinto per remissione di querela, ritualmente accettata, intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione. Ha escluso la possibilità di una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p. per mancanza di elementi immediatamente evidenti e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto ai sensi dell'art. 152 c.p. Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    La remissione di querela, se validamente accettata, estingue il reato.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha escluso la possibilità di una pronuncia immediata di proscioglimento nel merito in assenza di evidenti elementi per una decisione ex officio.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato in caso di estinzione del reato per remissione di querela.

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini

    La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata prevale su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia tempestivo.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione e ritualmente accettata, deve essere rilevata dal giudice di legittimità e comporta l'estinzione del reato.
  • L'effetto estintivo della remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che l'impugnazione sia stata tempestivamente proposta.
  • In presenza di estinzione del reato per remissione di querela, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, salvo che emergano evidenti elementi per una diversa pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Nei reati perseguibili a querela, la remissione validamente accettata determina anche la regolazione delle spese processuali a carico del querelato secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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