Sentenza n. 2299/2026 - Napoli, Sezione 3
avverso il silenzio inadempimento, formatosi sull’istanza notificata in data 24 luglio 2025, con la quale veniva richiesta l’assegnazione del Giglio del Calzolaio per l’edizione 2026 in favore di Michele Vecchione o di Francesca Della Rocca;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato sull’istanza del 24 luglio 2025, diretta al riesame in autotutela dell’esclusione dalla procedura comparativa e all’assegnazione del Giglio del Calzolaio per l’edizione 2026, o in subordine alla rinnovazione della procedura
Esito
Favorevole al resistente (fondazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato alla procedura comparativa indetta dalla Fondazione per l’assegnazione delle Macchine da festa dei Gigli 2026. La domanda relativa al Giglio del Calzolaio era stata esclusa il 20 giugno 2025. Dopo una prima istanza di revoca in autotutela dell’8 luglio 2025, a seguito del decesso del precedente Mastro di Festa, i ricorrenti avevano chiesto il 24 luglio 2025 l’accertamento della legittimità della domanda, l’assegnazione del Giglio in favore di uno dei soggetti indicati oppure, in subordine, la rinnovazione della procedura. Hanno impugnato il silenzio della Fondazione deducendo la violazione dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, dell’art. 24 del Regolamento della Fondazione, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi di correttezza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché carenza di istruttoria e sviamento di potere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La domanda del 24 luglio 2025 è stata qualificata, nella sostanza, come istanza di riesame in autotutela di un precedente provvedimento espresso di esclusione, ancora produttivo di effetti. Secondo il giudice, l’autotutela decisoria costituisce esercizio officioso e ampiamente discrezionale del potere amministrativo, soprattutto quanto alla decisione se attivarlo; il privato può formulare sollecitazioni o segnalazioni, ma non può imporre all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso. Pertanto non sussiste un obbligo giuridico di provvedere e il silenzio sull’istanza di autotutela non è azionabile mediante il rito avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il TAR ha inoltre escluso il contrasto con i principi costituzionali, rilevando che l’interesse alla rimozione dell’atto illegittimo deve essere bilanciato con l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici, specie quando l’atto non sia stato tempestivamente impugnato. Nulla sulle spese per la mancata costituzione della Fondazione.
Norme richiamate
La disposizione sull’obbligo di conclusione del procedimento non impone, secondo il giudice, l’adozione di un provvedimento espresso quando l’istanza sollecita esclusivamente l’esercizio dell’autotutela su un precedente atto.
L’annullamento d’ufficio è configurato come potere esercitabile in via discrezionale e non come attività doverosa su istanza del privato; il riferimento testuale alla mera possibilità conferma l’assenza, di regola, di un obbligo di provvedere.
Il rito avverso il silenzio-inadempimento non è esperibile per ottenere una decisione su un’istanza di autotutela, salvo ipotesi normativamente previste di autotutela doverosa o casi particolari con esigenze conclamate di giustizia.
art. 24 del Regolamento della Fondazione Festa dei Gigli di Nola
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma non è stata ritenuta idonea a fondare un obbligo giuridico della Fondazione di pronunciarsi sull’istanza di riesame.
art. 3 Cost.
Il richiamo ai valori costituzionali non modifica la regola dell’assenza di un obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non rendono coercibile, tramite il rito sul silenzio, l’esercizio di un potere di autotutela normalmente discrezionale.
Massime di principio
- L’istanza con cui il privato sollecita il riesame in autotutela di un precedente provvedimento espresso, ancora efficace, non determina di regola un obbligo giuridico dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Il potere di annullamento d’ufficio è normalmente officioso e discrezionale, soprattutto quanto all’an del suo esercizio; il privato può sollecitarlo, ma non può pretendere che l’amministrazione lo eserciti né ottenere una pronuncia mediante il rito avverso il silenzio-inadempimento.
- Il rito di cui all’art. 117 c.p.a. non è utilizzabile per imporre all’amministrazione di decidere su una mera istanza di autotutela, salvo i casi normativamente previsti di autotutela doverosa o le ipotesi particolari caratterizzate da conclamate esigenze di giustizia.
- La discrezionalità dell’autotutela trova giustificazione anche nell’esigenza di bilanciare l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo con l’interesse alla stabilità dei rapporti giuridici pubblici, in particolare quando l’atto non sia stato tempestivamente impugnato.
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