Cassazione Penale, Sentenza n. 23440/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato il diniego di ammissione al regime comune per i colloqui visivi e le telefonate con i familiari, sostenendo la violazione e la errata applicazione dell'art.4-bis ord. pen. e dell'art.37 del D.P.R. 230/2000 nonché carenza di motivazione. L'assunto principale era che la nuova disciplina regolamentare non poteva essere applicata retroattivamente nei suoi confronti, essendo detenuto ininterrottamente dal 1991 e avendo commesso i reati prima dell'introduzione dell'art.4-bis; in sostanza chiedeva che gli effetti preclusivi non trovassero applicazione per durata della detenzione e anteriorità dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la normativa del D.P.R. 230/2000 si applica al ricorrente perché, pur detenuto anteriormente all'entrata in vigore del regolamento, non fruiva entro la data di riferimento dei colloqui premiali che la circolare D.A.P. del 3 novembre 2000 intendeva mantenere per chi già beneficiava di tale regime. La Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'applicazione della nuova disciplina la data di inizio della detenzione e la data di commissione dei reati; rilevante è invece la circostanza fattuale della precedente fruizione dei colloqui premiali. La sentenza richiama anche il principio per cui il trattamento penitenziario si applica anche agli imputati (art.1, comma 5, ord. pen.) e che i colloqui premiali, essendo parte del trattamento, potevano essere conservati solo se già fruiti. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Individua i delitti ostativi e condizioni che possono comportare limitazioni nel regime trattamentale del detenuto; la Corte ha ritenuto che la mera anteriorità dei reati non impedisce l'applicazione delle disposizioni regolamentari salvo la conservazione di benefici previamente concessi.
Stabilisce il numero massimo di colloqui personali per i detenuti per reati ostativi; applicata al ricorrente in assenza di prova che egli fruisse in precedenza dei colloqui premiali.
Fissa il numero massimo di colloqui telefonici mensili; applicata analogamente all'art.37 rispetto ai detenuti per reati ostativi.
Circolare D.A.P. del 3 novembre 2000
circolare D.A.P. del 3 novembre 2000
Disposizione interpretativa e conservativa che prevedeva che i detenuti che alla data indicata (6 settembre 2000 nella circolare) usufruivano dei colloqui premiali potessero continuare a godere degli stessi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento; rilevante per il caso in esame per stabilire chi mantenesse i benefici.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita la riproduzione del motivo in cassazione; citata perché il ricorso è stato riprodotto nei limiti previsti dalla norma.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e mancanza o contraddittorietà della motivazione); il ricorrente aveva denunciato violazione di legge e vizio di motivazione su norme penitenziarie e regolamentari.
Stabilisce che il trattamento penitenziario si applica anche agli imputati; la Corte l'ha richiamato per affermare la possibilità di partecipazione ad attività e fruizione di benefit solo se già concessi.
Prevede l'ammissione di imputati a partecipare ad attività educative, culturali, ricreative e lavorative; usata per sottolineare che i colloqui rientrano nel trattamento e sono soggetti alle stesse regole.
Norma che regola la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La normativa regolamentare penitenziaria si applica anche ai detenuti già ristretti prima della sua entrata in vigore, salvo che non sussista un concreto e provato diritto precedente a benefici specifici (es. colloqui premiali) mantenuti dalla normativa transitoria.
- La data di inizio della detenzione e la data di commissione dei reati ostativi non sono, di per sé, idonee a impedire l'applicazione delle nuove regole regolamentari; ciò che conta è se il detenuto, alla data di riferimento fissata dalla disciplina transitoria, stesse già fruendo dei benefici che si vorrebbero mantenere.
- Per contestare l'applicazione di limiti regolamentari è fondamentale provare documentalmente la precedente effettiva fruizione di benefici (registrazioni, provvedimenti del direttore, annotazioni di istituto, cedolini dei colloqui).
- In sede di cassazione le censure devono essere rivolte principalmente alla corretta interpretazione e applicazione della legge; vizi meramente accertativi o probatori sono difficilmente utili se non collegati a errori di diritto o a manifesta illogicità della motivazione.
- La circolare amministrativa che conserva benefici per chi già li fruiva è uno strumento concreto per chi sostiene di aver avuto quei benefici: occorre verificare la data e la concreta situazione alla data indicata dalla circolare.
- Se si contesta la mancata valutazione di elementi fattuali (es. fruizione dei colloqui premiali), è opportuno richiedere accesso agli atti dell'istituto e, se necessario, produrre memorie con prove documentali nelle fasi di reclamo e giudizio.
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