Cassazione Penale, Sentenza n. 14985/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, censurando l'ordinanza del Tribunale di Marsala per non aver adeguatamente valutato i rilievi difensivi relativi alla non irrevocabilità della pronuncia che aveva subordinato la sospensione condizionale alla demolizione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Marsala per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell'art. 650 c.p.p. La ricorrente ha sostenuto che la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive era stata disposta dalla Corte d'appello in sua assenza (per mancato avviso dell'udienza) e che era pendente istanza di restituzione nel termine per impugnare; perciò la sentenza non sarebbe irrevocabile e l'ordinanza di revoca del beneficio avrebbe violato le norme sostanziali e procedurali richiamate (anche con riferimento all'art. 163 c.p. e, secondo la difesa, all'art. 165), non avendo il giudice dell'esecuzione valutato le eccezioni difensive.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lettera b) c.p.p.
Fondamento formale del motivo di cassazione: consente la censura per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha verificato l'erronea valutazione giuridica compiuta dal giudice dell'esecuzione.
Norma richiamata dalla ricorrente come erroneamente applicata dal giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non abbia correttamente ponderato le questioni procedurali sollevate in relazione all'esecuzione della decisione che aveva subordinato il beneficio alla demolizione.
Riguarda la sospensione condizionale della pena; la sentenza della Corte d'appello aveva subordinato tale beneficio alla demolizione delle opere abusive, fattore centrale per la decisione di revoca impugnata.
art. 165 (richiamato dalla difesa)
Richiamato dalla difesa quale parametro violato dall'adozione della revoca; dal testo della sentenza emerge che la Corte di cassazione ha considerato rilevante l'eccezione sulla non irrevocabilità della pronuncia che aveva imposto la condizione, pertanto ha ritenuto necessario un nuovo esame per valutare la compatibilità delle misure.
Massime di principio
- Quando la subordinazione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) è stata disposta in sede di appello, il giudice dell'esecuzione deve verificare l'irrevocabilità della pronuncia e valutare eventuali istanze di restituzione nel termine o vizi procedurali prima di revocare il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione non può omettere di considerare le eccezioni difensive che incidono sull'efficacia esecutiva o sull'irrevocabilità della sentenza che dispone condizioni per un beneficio; l'ignoranza di tali rilievi può comportare l'annullamento del provvedimento.
- Se è pendente o è stata proposta istanza volta a rimuovere gli effetti di una sentenza (ad es. restituzione nel termine per impugnare per mancata notifica), il giudice dell'esecuzione deve evitare provvedimenti che risultino incompatibili con l'esito favorevole di quella istanza.
- Le censure in cassazione fondate su violazioni di diritto (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p.) richiedono che la Corte verifichi se il giudice abbia applicato correttamente le norme sostanziali e procedurali; una valutazione sommaria o una mancata considerazione degli argomenti difensivi può portare all'annullamento con rinvio.
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