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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento induttivo - Presupposti - Inattendibilità delle scritture contabili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA per l'anno 2007, a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della carente tenuta della contabilità. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente ricavi e reddito sulla base di sole tre fatture di acquisto, applicando ai relativi costi una proiezione annuale e un ricarico del 100%, già rilevato per l'anno 2006. La società e il socio contestavano la validità del metodo, sostenendo che i documenti utilizzati non fossero rappresentativi dell'attività svolta nel 2007.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli avvisi, ritenendo non convincente il procedimento presuntivo. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione e ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Il Collegio ha rilevato che la fattura principale, pari a 8.918,27 euro, riguardava una spesa di competenza del 2006, mentre le altre due fatture, pari rispettivamente a 622 euro e 450 euro, riguardavano attrezzature non direttamente correlate alla produzione di ricavi. Le tre fatture erano quindi insufficienti e non rappresentative per determinare induttivamente il reddito dell'intero anno 2007. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento induttivo del reddito

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito in presenza di omessa dichiarazione o di contabilità inattendibile, ma gli elementi utilizzati devono comunque essere idonei, coerenti e sufficientemente rappresentativi della capacità reddituale del contribuente.

  • Art. 2697 Codice civile

    L'Ufficio deve fondare la pretesa tributaria su elementi presuntivi dotati di adeguata consistenza e attendibilità. La mera disponibilità di alcuni documenti contabili non è sufficiente se tali documenti non dimostrano, in modo plausibile, l'entità dei ricavi accertati.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo è ammissibile anche in caso di omessa dichiarazione o contabilità gravemente carente, ma non può basarsi su dati isolati, esigui o non rappresentativi dell'intero periodo d'imposta.
  • La proiezione annuale di pochi costi o acquisti è legittima solo se gli elementi selezionati sono omogenei, ricorrenti e collegati alla produzione dei ricavi.
  • Le fatture riferite a un'annualità diversa da quella accertata non possono essere utilizzate come base significativa per ricostruire il reddito dell'anno oggetto di verifica.
  • L'acquisto di beni strumentali o attrezzature non dimostra necessariamente la produzione di ricavi nello stesso periodo e non può essere automaticamente trattato come costo direttamente produttivo.
  • Anche quando il contribuente ha violato gli obblighi dichiarativi e contabili, l'Amministrazione deve motivare il percorso logico che collega gli elementi disponibili all'ammontare dei ricavi e del reddito accertati.

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