Sentenza del 06/03/2017 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Detrazioni - Recupero patrimonio edilizio - Controllo formale - Ammissibilità - Cedibilità - Non sussiste - Buona fede - Sanzione - Non irrogabile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Il recupero riguardava detrazioni per lavori di rifacimento del tetto in eternit, sostenuti formalmente da una sola società ma riaddebitati per il 50% all'altra società, comproprietaria sostanziale del tetto. L'Agenzia contestava inoltre la documentazione catastale, l'individuazione del titolo di possesso e la riconducibilità delle spese all'intervento agevolato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimo l'utilizzo del controllo formale per disconoscere detrazioni non spettanti sulla base delle fatture, delle dichiarazioni e dei documenti prodotti. L'appello è stato dichiarato inammissibile nei confronti della società non correttamente raggiunta dalla notificazione dell'impugnazione, poiché il termine per appellare era ormai scaduto. Nei confronti dell'altra società l'appello è stato accolto nel merito: la detrazione spettava alla società intestataria delle fatture e che aveva sostenuto direttamente i costi; il semplice riaddebito del 50% all'altra comproprietaria non consentiva il trasferimento della detrazione, avente natura personale. Tuttavia, le sanzioni sono state annullate per la buona fede della società, che aveva comunque sostenuto pro quota i costi dell'intervento. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono [...] escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti.
Il controllo formale può essere utilizzato per recuperare detrazioni non spettanti quando la verifica si fonda sui dati dichiarati e sulla documentazione prodotta, comprese le fatture e gli elementi relativi alla natura e all'entità delle spese.
Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 19 febbraio 2007
La detrazione spetta al soggetto che rientra tra i beneficiari dell'agevolazione e che sostiene effettivamente la spesa documentata, in particolare al soggetto intestatario delle fatture relative ai lavori.
Art. 1, commi 344-349, legge n. 296/2006
La disciplina delle detrazioni per interventi di risparmio energetico può applicarsi anche alle società, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa.
Art. 10, comma 2, legge n. 212/2000 - Statuto dei diritti del contribuente
Le sanzioni non sono irrogabili quando il contribuente ha commesso la violazione in condizioni di obiettiva incertezza o in buona fede, senza intento elusivo, soprattutto se ha effettivamente sostenuto i costi cui si riferisce l'agevolazione.
Art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
L'appello tributario deve essere proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado, ma la mancata notificazione a una parte determina conseguenze diverse secondo che la causa sia scindibile o inscindibile.
Artt. 331 e 332 c.p.c.
Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa.
Nelle cause scindibili non è possibile integrare il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa quando, rispetto a essa, il termine per impugnare è ormai scaduto; la sentenza diviene quindi definitiva nei suoi confronti.
Massime di principio
- Il controllo formale ex art. 36-ter può legittimamente riguardare detrazioni edilizie quando l'Amministrazione verifica la spettanza dell'agevolazione attraverso dichiarazioni, fatture e documenti, senza necessità di avviare sempre un accertamento ordinario.
- Per le detrazioni personali rileva normalmente il soggetto intestatario delle fatture e che ha effettuato il pagamento. Un accordo privatistico di ripartizione o riaddebito della spesa tra comproprietari non trasferisce automaticamente il diritto alla detrazione all'altro soggetto.
- La comproprietà sostanziale dell'immobile o del bene interessato dai lavori non è, da sola, sufficiente a riconoscere la detrazione a chi non risulta committente, intestatario delle fatture o diretto pagatore.
- La detrazione può essere disconosciuta anche se il contribuente ha effettivamente sostenuto una parte del costo, qualora la documentazione fiscale non lo identifichi come beneficiario dell'intervento; tuttavia, tale circostanza può rilevare per escludere le sanzioni in presenza di buona fede.
- La buona fede e l'assenza di intento evasivo possono impedire l'applicazione delle sanzioni, ma non rendono automaticamente spettante una detrazione richiesta in violazione dei presupposti formali e sostanziali.
- Nel giudizio tributario è essenziale notificare correttamente l'appello a tutte le parti e rispettare i termini di impugnazione: per le cause scindibili, l'omessa notificazione a una parte può rendere definitiva la sentenza nei suoi confronti.
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