Sentenza del 06/03/2017 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Trento
I. Avviso di accertamento - motivazione per relationem - atti ad integrale e legale conoscenza del contribuente - obbligo di allegazione - non sussiste - onere di richiederne copia - spetta al contribuente. II. Termini accertamento tributario - raddoppio ex artt. 43 d.p.r. n. 600 del 1973 e 57 d.p.r. n. 633 del 1972 - presupposti - modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015 - regime transitorio - coordinamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava, da un lato, la motivazione per relationem dell’avviso, lamentando che non fossero stati allegati i documenti richiamati; dall’altro, contestava l’utilizzo del raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015 e dalla l. n. 208 del 2015. La controversia riguardava quindi sia l’obbligo di allegazione degli atti già formalmente comunicati al contribuente, sia l’applicazione temporale della disciplina sul raddoppio dei termini.
La decisione
La tesi del contribuente è stata respinta. È stato stabilito che l’Amministrazione non deve allegare nuovamente all’avviso gli atti richiamati dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza mediante una precedente formale comunicazione. Se tali atti non sono più nella sua disponibilità, spetta al contribuente richiederne copia. Quanto al raddoppio dei termini, esso opera in presenza di fatti obiettivamente rilevabili che comportino l’obbligo di denuncia penale, anche senza l’effettiva presentazione della denuncia. Per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016, le modifiche successive non escludono il raddoppio nei casi disciplinati dal regime transitorio. La nuova regola, che richiede la trasmissione della notizia di reato entro la scadenza ordinaria, non si applica agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti o processi verbali conosciuti entro tale data e seguiti dall’atto impositivo entro il 31 dicembre 2015.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Deve essere allegato all'atto impositivo ogni documento richiamato nella motivazione di esso
L’obbligo di allegazione non riguarda gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di una precedente formale comunicazione. L’Amministrazione non è tenuta a notificare nuovamente tali documenti.
Art. 43, d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina i termini per gli accertamenti sulle imposte sui redditi e il loro raddoppio in presenza di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
Art. 57, d.P.R. n. 633 del 1972
Disciplina i termini per gli accertamenti IVA e il relativo raddoppio nei casi in cui emergano violazioni penalmente rilevanti, secondo il regime temporale applicabile.
Art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2015
Prevede un regime transitorio in base al quale la nuova disciplina del raddoppio dei termini non si applica agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti entro tale data e seguiti dalla notifica dell’atto impositivo o sanzionatorio entro il 31 dicembre 2015.
Art. 1, commi 130, 131 e 132, legge n. 208 del 2015
Le modifiche al raddoppio dei termini si applicano secondo il regime transitorio previsto dalla legge. Il comma 132 opera per le fattispecie non già comprese nel regime transitorio dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento può richiamare per relationem documenti già notificati o comunque formalmente portati a conoscenza del contribuente senza doverli allegare nuovamente.
- La conoscenza legale pregressa di un atto trasferisce sul contribuente l’onere di conservarlo o di richiederne copia all’Amministrazione; la mancata disponibilità materiale del documento non rende automaticamente nullo l’avviso.
- Per il raddoppio dei termini non è necessariamente richiesta la presentazione effettiva della denuncia penale: è sufficiente che i fatti accertati siano oggettivamente riconducibili a un’ipotesi per la quale sussiste l’obbligo di denuncia.
- Nel valutare la tempestività di un accertamento occorre verificare il periodo d’imposta, la data di notifica dell’avviso, la data di conoscenza di eventuali inviti o processi verbali e il regime transitorio applicabile.
- Le modifiche normative sui termini di accertamento non devono essere applicate isolatamente: occorre coordinare la disciplina generale con le specifiche norme transitorie.
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