Sentenza del 06/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. II grado di Trento
Ici - avviso di accertamento - recupero imposta non versata - atto di accertamento conforme alla situazione catastale - legittimo - consequenzialità rispetto al giudizio della classificazione catastale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo allo stato degli atti, poiché conforme alla situazione catastale vigente e quindi idoneo a fondare il calcolo dell'ICI dovuta. L'eventuale annullamento dell'accertamento per erronea classificazione catastale avrebbe potuto essere richiesto solo come conseguenza dell'accoglimento definitivo del distinto giudizio sul classamento, mediante sentenza favorevole passata in giudicato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui il Comune ha richiesto il recupero dell'ICI ritenuta non versata, sostenendo l'erroneità della classificazione catastale e della relativa rendita degli impianti. La revisione del classamento e della rendita era stata contestata dalla società in un distinto giudizio catastale, ma al momento dell'emissione dell'avviso e della decisione sul ricorso la situazione catastale revisionata risultava vigente.
Norme richiamate
Disciplina dell'ICI e determinazione della base imponibile sulla base dei dati catastali
Ai fini dell'accertamento dell'ICI, il Comune può fare riferimento alla classificazione e alla rendita catastale vigenti al momento dell'emissione dell'atto e della decisione, salvo che tali dati siano successivamente modificati con efficacia rilevante e in via definitiva.
Principio di consequenzialità tra giudizio catastale e giudizio tributario
La contestazione dell'imposta fondata sull'erroneità del classamento non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso. L'eventuale caducazione dell'accertamento deve seguire, in via consequenziale, l'esito favorevole e definitivo del distinto giudizio sulla classificazione catastale.
Massime di principio
- Quando un tributo immobiliare è calcolato sulla base della rendita catastale vigente, l'avviso di accertamento è normalmente legittimo se rispetta i dati catastali ufficialmente efficaci al momento della sua emissione.
- La semplice pendenza di un ricorso contro il classamento o la rendita non rende automaticamente illegittimo l'accertamento tributario fondato su quei dati.
- Se il giudizio catastale si conclude definitivamente a favore del contribuente, l'esito può riflettersi sul tributo mediante una richiesta di annullamento, riliquidazione o rimborso, secondo le regole applicabili e gli effetti temporali della variazione catastale.
- Nei contenziosi collegati, è importante distinguere il giudizio relativo alla correttezza della rendita catastale da quello relativo alla debenza dell'imposta: il secondo può dipendere dall'esito definitivo del primo, ma non necessariamente viene sospeso o annullato in via automatica.
- Il contribuente che contesta l'imposta per ragioni catastali deve dimostrare non solo l'erroneità del classamento, ma anche l'effetto che l'eventuale modifica definitiva produce sull'accertamento impugnato.
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