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Sentenza

Sentenza del 06/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Arezzo

Violazioni e sanzioni - Pagamento delle sanzioni - Beneficio della riduzione ex art. 15 d.lgs. 218/97 - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente pretendeva di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 15 del d.lgs. 218/1997, sostenendo che il pagamento delle somme dovute entro il termine per ricorrere fosse sufficiente. La questione riguardava se il pagamento delle imposte e delle sanzioni non ridotte, seguito dalla proposizione tempestiva del ricorso, comportasse comunque la rinuncia all'impugnazione e consentisse l'applicazione della riduzione.

La decisione

La riduzione non è stata riconosciuta. L'art. 15 del d.lgs. 218/1997 richiede la rinuncia sia all'impugnazione sia all'istanza di accertamento con adesione, oltre al pagamento complessivo delle somme dovute con sanzioni già ridotte. Il pagamento delle sanzioni in misura integrale manifesta invece la volontà del contribuente di contestare l'avviso e di intraprendere il giudizio; pertanto, il successivo ricorso tempestivo è incompatibile con il beneficio premiale.

Norme richiamate

  • Art. 15 del d.lgs. n. 218/1997

    Le sanzioni sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso e a presentare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare le somme complessivamente dovute.

    Il beneficio presuppone congiuntamente la rinuncia agli strumenti di contestazione e il pagamento delle imposte e delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla norma. Il pagamento delle sanzioni non ridotte, seguito dalla proposizione del ricorso, esclude la volontà di rinunciare all'impugnazione.

Massime di principio

  • I benefici premiali collegati alla definizione dell'accertamento richiedono il rispetto integrale e congiunto di tutte le condizioni previste dalla legge.
  • Il pagamento del tributo non equivale necessariamente ad acquiescenza all'accertamento: occorre verificare anche l'importo delle sanzioni pagate e l'eventuale successiva proposizione del ricorso.
  • Il pagamento delle sanzioni in misura integrale può costituire un indice della volontà di contestare l'atto e impedisce di ottenere successivamente la riduzione prevista per chi rinuncia all'impugnazione.
  • Chi intende beneficiare della riduzione deve pagare entro i termini le somme complessivamente dovute nella misura corretta e non proporre ricorso né presentare istanza di accertamento con adesione, quando richiesto dalla norma.

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