Sentenza del 06/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
Violazioni e sanzioni - Pagamento delle sanzioni - Beneficio della riduzione ex art. 15 d.lgs. 218/97 - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente pretendeva di beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 15 del d.lgs. 218/1997, sostenendo che il pagamento delle somme dovute entro il termine per ricorrere fosse sufficiente. La questione riguardava se il pagamento delle imposte e delle sanzioni non ridotte, seguito dalla proposizione tempestiva del ricorso, comportasse comunque la rinuncia all'impugnazione e consentisse l'applicazione della riduzione.
La decisione
La riduzione non è stata riconosciuta. L'art. 15 del d.lgs. 218/1997 richiede la rinuncia sia all'impugnazione sia all'istanza di accertamento con adesione, oltre al pagamento complessivo delle somme dovute con sanzioni già ridotte. Il pagamento delle sanzioni in misura integrale manifesta invece la volontà del contribuente di contestare l'avviso e di intraprendere il giudizio; pertanto, il successivo ricorso tempestivo è incompatibile con il beneficio premiale.
Norme richiamate
Art. 15 del d.lgs. n. 218/1997
Le sanzioni sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso e a presentare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare le somme complessivamente dovute.
Il beneficio presuppone congiuntamente la rinuncia agli strumenti di contestazione e il pagamento delle imposte e delle sanzioni nella misura ridotta prevista dalla norma. Il pagamento delle sanzioni non ridotte, seguito dalla proposizione del ricorso, esclude la volontà di rinunciare all'impugnazione.
Massime di principio
- I benefici premiali collegati alla definizione dell'accertamento richiedono il rispetto integrale e congiunto di tutte le condizioni previste dalla legge.
- Il pagamento del tributo non equivale necessariamente ad acquiescenza all'accertamento: occorre verificare anche l'importo delle sanzioni pagate e l'eventuale successiva proposizione del ricorso.
- Il pagamento delle sanzioni in misura integrale può costituire un indice della volontà di contestare l'atto e impedisce di ottenere successivamente la riduzione prevista per chi rinuncia all'impugnazione.
- Chi intende beneficiare della riduzione deve pagare entro i termini le somme complessivamente dovute nella misura corretta e non proporre ricorso né presentare istanza di accertamento con adesione, quando richiesto dalla norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 26 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 6 mar 2017Sentenza del 06/03/2017 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →