Sentenza del 06/03/2017 n. 77 - Comm. Trib. Prov. Cremona
ACCERTAMENTO - Motivazione "per relationem" - Allegazione documenti richiamati e non conosciuti o conoscibili dal contribuente - Necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della motivazione dell’accertamento, redatta "per relationem", ossia mediante il richiamo ad altri documenti o atti. La contestazione riguardava la mancata allegazione dei documenti richiamati e non previamente conosciuti, o legalmente conoscibili, dal contribuente. È stata inoltre esclusa la possibilità di ritenere acquisita la conoscenza integrale e legale di tali documenti sulla base della sola audizione del contribuente durante la verifica fiscale.
La decisione
La sentenza ha affermato che la motivazione "per relationem" è legittima solo se, in conformità all’art. 7 della legge n. 212/2000, l’Amministrazione allega all’atto i documenti richiamati dei quali il contribuente non abbia avuto integrale e legale conoscenza mediante regolare notificazione. La semplice audizione del contribuente nel corso della verifica non equivale a conoscenza legale dell’atto. Pertanto, in assenza di allegazione o di precedente regolare notifica dei documenti essenziali richiamati, l’accertamento è viziato per difetto di motivazione.
Norme richiamate
Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
Il richiamo ad altri documenti è ammissibile soltanto quando il contribuente possa conoscerne integralmente il contenuto, mediante allegazione all’atto impositivo oppure attraverso una precedente conoscenza legale derivante da regolare notificazione. La conoscenza occasionale o parziale, inclusa quella maturata durante l’audizione in verifica, non è sufficiente.
Massime di principio
- Un accertamento motivato mediante rinvio ad altri atti è valido solo se i documenti essenziali richiamati sono allegati oppure sono già stati regolarmente notificati al contribuente.
- La conoscenza legale di un documento non può essere presunta dalla sua semplice consultazione, dalla menzione nel verbale o dalla partecipazione del contribuente a un’audizione durante la verifica.
- Quando l’Amministrazione fonda la pretesa su documenti esterni non conosciuti dal contribuente, la mancata allegazione può determinare un vizio di motivazione dell’atto e il suo annullamento.
- La verifica della validità della motivazione deve concentrarsi sulla possibilità concreta del contribuente di comprendere pienamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa e di difendersi efficacemente.
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