Cassazione Penale, Ordinanza n. 14756/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il porto di un coltello rinvenuto nella sua disponibilità durante un controllo di polizia su un veicolo da lui condotto. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge sostenendo l'esistenza di un giustificato motivo di porto dell'arma, lamentando che i giudici di merito avrebbero escluso senza adeguata considerazione la scriminante o causa di esclusione della punibilità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 175 c.p., contestando la valutazione negativa compiuta dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto già compiuta in modo congruo dai giudici di merito, osservando che il 'giustificato motivo' del porto del coltello non può essere dedotto solo a posteriori, ma deve essere immediatamente allegato e verificabile al momento del controllo. Ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la Corte territoriale aveva negato la non menzione valorizzando i precedenti penali e la gravità complessiva del fatto; tale motivazione era considerata sufficiente anche alla luce del diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110
Il giustificato motivo rilevante per il porto del coltello deve essere attuale e immediatamente verificabile al momento del controllo; non basta una giustificazione formulata successivamente dall'imputato o dalla difesa.
Il beneficio della non menzione può essere negato in presenza di precedenti penali e di una valutazione negativa della gravità del fatto; la motivazione può risultare anche dal complessivo apprezzamento dei parametri dell'art. 133 c.p.
Gli elementi di valutazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato rilevano anche per la concessione della non menzione e degli altri benefici discrezionali.
Massime di principio
- Nel reato di porto di arma o oggetti atti a offendere, il giustificato motivo deve essere concreto, attuale e percepibile al momento del controllo di polizia: una spiegazione successiva non è idonea a integrare la causa di esclusione della punibilità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il primo motivo si limita a chiedere una nuova valutazione del fatto senza confrontarsi con la motivazione di merito, se questa è congrua e non manifesta illogica.
- La mancata concessione della non menzione può essere sorretta dal richiamo ai precedenti penali e alla gravità del fatto, anche attraverso una motivazione implicita desumibile dal diniego delle attenuanti generiche.
- La valutazione per i benefici discrezionali di pena può fondarsi sugli stessi indici dell'art. 133 c.p., senza necessità di una motivazione autonoma e distinta quando il quadro complessivo sia già chiaramente illustrato.
Come è indicizzato
Testo integrale
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