Cassazione Penale, Ordinanza n. 09684/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e rideterminato la pena a 1 anno, 9 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa per un fatto commesso a Catania il 12 agosto 2022. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo sostanzialmente che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero state erronee. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e razionale, fondata anche sugli accertamenti della polizia giudiziaria eseguiti con l'intervento dell'unità cinofila presso l'abitazione dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura era manifestamente infondata perché tendeva a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità, mentre la sentenza impugnata risultava sorretta da motivazione non illogica e da una ricostruzione razionale del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma di riqualificazione del fatto applicata dalla Corte d'appello, con conseguente trattamento sanzionatorio più mite rispetto alla fattispecie originaria.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per il principio secondo cui la contrapposizione di differenti apprezzamenti di merito non rientra nel sindacato di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia non illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, poiché il giudizio di cassazione non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente dedotto come vizio di motivazione o violazione di legge, miri in sostanza a sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone una ricostruzione del fatto sorretta da argomentazioni razionali e non illogiche, la diversa opinione difensiva resta confinata al merito e non può fondare l'annullamento in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09587/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09589/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09590/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09591/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09592/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 09593/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →