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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19790/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché tale richiesta non era stata formulata in appello e, comunque, le condizioni per l'eventuale sostituzione risultavano già sussistenti al momento della sentenza di primo grado; di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    È il reato per cui risultava la condanna impugnata; la Corte si limita a prenderne atto senza affrontarne il merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che lamenti l'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva quando la relativa richiesta non sia stata formulata in appello, se la questione era già proponibile nel precedente grado di giudizio.
  • La deduzione in cassazione di una censura su un trattamento sanzionatorio sostitutivo presuppone che la questione sia stata tempestivamente devoluta al giudice di merito; in difetto, la doglianza è manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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