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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29679/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Moccia ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16/11/2021 che ha rigettato gli appelli avverso le misure cautelari riguardanti la sua posizione per concorso in estorsione aggravata dall'art. 416bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva, in sintesi: 1) violazione delle norme processuali e vizio di motivazione per mancata rivalutazione del quadro indiziario e delle esigenze cautelari alla luce di novità sopravvenute; 2) vizio di motivazione per aver valutato le risultanze indiziarie in modo parcellizzato, senza considerare complessivamente conversazioni e documentazione commerciale che avrebbero giustificato una ricostruzione lecita della sua condotta; 3) vizio di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che pronunce favorevoli sopravvenute avrebbero dovuto incidere sul giudizio di pericolosità e sulla necessità della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle questioni sollevate fossero coperte dal giudicato cautelare endoprocessuale formatosi nei precedenti gradi e dalla giurisprudenza consolidata sulle preclusioni in materia cautelare; pertanto le stesse non potevano essere riproposte in cassazione. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo alle esigenze cautelari: il Tribunale aveva spiegato adeguatamente, anche alla luce dell'aggravante ex art. 416bis.1 c.p., perché permangono concrete esigenze cautelari richiamando la personalità del ricorrente, il suo comportamento endoprocedimentale e il contesto criminale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416bis.1 cod. pen.

    La circostanza aggravante collegata all'articolazione mafiosa è stata ritenuta rilevante dal Tribunale e confermata nella valutazione delle esigenze cautelari, contribuendo alla presunzione relativa di pericolosità sociale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla presunzione relativa di pericolosità sociale che il Tribunale ha valorizzato nel motivare la persistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la spiegazione del Tribunale puntuale e adeguata.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato indirettamente nel contesto del principio di preclusione endoprocessuale; la Corte rammenta che la regola dell'art. 649 concorre a definire i limiti del giudicato cautelare.

  • Sezioni Unite, sentenza Testini (Sez. U., n. 7931/2010)

    La Corte ha richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui il principio di preclusione in materia cautelare riguarda non solo l'identità del fatto ma anche l'identità degli elementi posti a sostegno o a confutazione, impedendo il bis su questioni già decise salvo nuovi elementi realmente distinti.

  • Giurisprudenza di merito citata (es. sent. n. 33112/2021; n. 27652/2021)

    La sentenza richiama precedenti decisioni che avevano già valutato il quadro indiziario e le impugnazioni; la Corte ha rilevato che le questioni sollevate erano, in gran parte, comprese e risolte in tali precedenti pronunce, determinando la preclusione.

Massime di principio

  • Il principio di preclusione cautelare impedisce di riproporre in sede successiva questioni già esaminate e decise, non solo nella mera identità del fatto ma anche nell'identità degli elementi valutativi posti a fondamento.
  • Perché un 'novum' sia efficace ai fini della revoca o modifica di una misura cautelare deve essere realmente nuovo e non consistetere nella mera rielaborazione di elementi già valutati; occorre indicare con precisione quali nuove circostanze incidono sul giudizio di gravità indiziaria o sulle esigenze cautelari.
  • La mera riproposizione di censure già affrontate o critiche generiche alla motivazione è insufficiente; il ricorrente deve evidenziare profili specifici e circostanziati che dimostrino un errore motivazionale rilevante.
  • In presenza di aggravanti che collegano il fatto a contesti mafiosi la valutazione della pericolosità tende ad essere rafforzata da una presunzione relativa, che il giudice può usare per sostenere la persistenza della misura salvo prove concrete in senso contrario.
  • Le conversazioni intercettate e la documentazione commerciale devono essere valutate nel loro complesso; però la difesa deve mostrare in che modo questa valutazione alternativa incide sul quadro di gravità indiziaria e non limitarsi a asserti generici.
  • L'inammissibilità in Cassazione per motivi cautelari può comportare condanna alle spese e a somme a beneficio della cassa delle ammende; pertanto le impugnazioni devono essere fondate e ben circostanziate per evitare esiti sanzionatori.

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