Cassazione Penale, Sentenza n. 12892/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia (8/9/2021) che aveva rigettato le richieste di riesame delle misure cautelari disposte dal GIP di Verona (custodia in carcere per Celesia; arresti domiciliari per Messina) per la rapina aggravata del 17/01/2020. Celesia deduceva vizio di motivazione e carenza di gravi indizi, lamentando che le analogie con altra rapina e gli elementi indicati non provavano la sua presenza sul luogo. Messina contestava l'identificazione, l'interpretazione dei tabulati e delle intercettazioni e la sussistenza dei presupposti per gli arresti domiciliari (rispetto del rischio di recidiva). In seguito, Messina ha presentato formale rinuncia al ricorso.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Rosa Messina è stato dichiarato inammissibile per rinuncia (atto personale, irrevocabile e formale) e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di €1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Il ricorso di Maurizio Celesia è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione congrua e razionale sugli elementi indiziari (analogìe esecutive, disponibilità e movimenti del veicolo, intercettazioni, tabulati, identificazione da immagini, conversazioni specifiche). Celesia è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Poiché la decisione non comportava la scarcerazione di Celesia, la Corte ha ordinato l'invio di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione (art. 94).
Norme richiamate
norma deontologica/procedurale richiamata per le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata come base formale per le conclusioni depositate dal PG
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b) ed e)
definisce i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ricorda che le censure devono essere specifiche e fondate, non generiche
richiamato nella doglianza sul vizio di motivazione riguardante gli indizi; la Corte valuta che l'ordinanza di riesame abbia fornito adeguata spiegazione degli indizi
richiamati in relazione alla fattispecie di reato (concorso di persone e rapina aggravata); la Corte prende atto delle contestazioni ma non riconsidera il convincimento di merito
richiamato in riferimento alla qualificazione del reato contestato; impiegato nella contestazione da parte della ricorrente Messina
artt. 274 lett. c), 275 commi 1 e 2 c.p.p.
norme sul riesame e sui presupposti della misura cautelare; richiamate nelle censure sulla sussistenza delle esigenze cautelari (es. rischio di recidiva)
art. 589 e 591 cod. proc. pen.
la rinuncia al ricorso in Cassazione è atto formale, irrevocabile e produce l'inammissibilità dell'impugnazione quando validamente effettuata personalmente dall'interessato
disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità dell'impugnazione: condanna alle spese processuali e possibilità di comminare somme a favore della Cassa delle Ammende
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. comma 1 ter
prevede l'obbligo di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, per gli adempimenti consequenziali
Massime di principio
- La rinuncia personale e formale al ricorso per cassazione determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; l'atto deve essere chiaro e ritualmente trasmesso.
- La Corte di Cassazione non è sede di revisione del materiale probatorio o degli apprezzamenti di fatto: può sindacare soltanto la correttezza giuridica e la congruità logico-motivazionale dell'atto impugnato.
- Per ottenere l'annullamento di provvedimenti cautelari in Cassazione è necessario dedurre vizi di motivazione specifici e 'prima facie' evidenti; censure generiche o rivalutazioni del compendio probatorio sono inammissibili.
- La mancata specificazione delle obiezioni nel riesame (per esempio assenza di memorie o verbalizzazione) rende più difficile il loro successo in Cassazione: è importante che le criticità siano documentate e disponibili nel verbale o negli atti del riesame.
- L'inammissibilità comporta normalmente condanne alle spese e può comportare il pagamento di sanzioni alla Cassa delle Ammende; chi impugna deve valutare anche il rischio economico dell'impugnazione.
- Se la decisione di Cassazione non comporta la liberazione dell'imputato, la Corte trasmette copia al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12877/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12878/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12880/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12881/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12882/2022 del 06/04/2022
- Sentenza penale · 6 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12883/2022 del 06/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →