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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9513/2021 del 09/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino di un Paese non indicato nel testo, aveva chiesto protezione internazionale, riferendo di essere giunto in Italia dopo che persone gli avevano promesso un lavoro in cambio del pagamento di una somma ingente. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda; il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 19 febbraio 2017, aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 317/2019, aveva respinto l’appello. La Corte d’appello aveva rilevato che il richiedente non era comparso davanti alla Commissione, sicché non risultavano dichiarazioni rese in quella sede; aveva inoltre giudicato il racconto vago, incongruo e non circostanziato. Aveva escluso i presupposti della protezione umanitaria, osservando che il rimpatrio non avrebbe determinato una condizione di vulnerabilità, che le precarie condizioni economiche non erano decisive, che non era possibile svolgere il giudizio comparativo poiché non erano note le condizioni del richiedente nel Paese d’origine e che i lavori stagionali svolti in Italia non dimostravano un’adeguata integrazione. Con cinque motivi il ricorrente ha denunciato: (1) violazione dell’art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007 per la valutazione d’inattendibilità e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi; (2) violazione degli artt. 11 e 17 dello stesso decreto, sostenendo che status di rifugiato e protezione sussidiaria dovessero essere valutati considerando tutte le circostanze e non soltanto l’inattendibilità; (3) vizio motivazionale per mancata specificazione della disciplina applicata alla valutazione di credibilità; (4) motivazione apparente sulla protezione umanitaria e dedotta irrilevanza della credibilità ai fini di tale tutela; (5) erroneo diniego della protezione umanitaria, assumendo che il rimpatrio avrebbe menomato significativamente diritti fondamentali, tra cui salute e alimentazione. Ha inoltre sollecitato una diversa valutazione della propria integrazione in Italia, della conoscenza della lingua italiana e dell’assenza di legami familiari nel Paese d’origine.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte. Ha ritenuto che la valutazione di coerenza, plausibilità e credibilità del racconto sia apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione soltanto nei limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; nel caso concreto, peraltro, operava la preclusione dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., essendo l’appello iniziato nel 2017 e avendo la decisione di secondo grado integralmente confermato quella di primo grado. Non è stata ravvisata alcuna anomalia motivazionale rilevante: la motivazione sull’inattendibilità esponeva le ragioni della valutazione, mentre la dedotta insufficienza o contraddittorietà e la richiesta di rileggere le dichiarazioni e le prove sollecitavano una rivalutazione del merito non consentita. La Corte ha ritenuto legittimo il mancato approfondimento istruttorio officioso, poiché, una volta giudicati inattendibili i fatti allegati, non sorge il dovere di acquisire ulteriori informazioni sul Paese d’origine in relazione a quei fatti. Ha inoltre escluso l’apparenza della motivazione sulla protezione umanitaria e rilevato che le censure non si confrontavano puntualmente con la ragione della decisione: l’impossibilità di svolgere il giudizio comparativo a causa della mancata conoscenza delle condizioni del richiedente nel Paese d’origine, conseguente all’inattendibilità del racconto. Anche le doglianze sulla vulnerabilità e sull’integrazione miravano a una non consentita rivalutazione di fatto; la preclusione dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. e l’assenza di anomalie motivazionali ostavano al loro esame. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Ministero le spese di legittimità, liquidate in euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    I rilievi postulati dalla delibazione dei motivi tutti di ricorso tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei mezzi di impugnazione, che comunque sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, siccome la Corte di Bologna ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorrente non prospetta ragioni idonee a giustificare un diverso orientamento.

  • art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007

    La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito

    La credibilità del racconto è valutazione di fatto del giudice di merito, da condurre considerando coerenza e plausibilità. In cassazione non se ne può chiedere una diversa lettura: la censura è ammissibile soltanto nei limiti del vizio motivazionale oggi previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • artt. 11 e 17 D.Lgs. 251/2007

    La valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – tendenzialmente – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi

    La valutazione di credibilità riguarda, in linea tendenziale, tutte le forme di protezione fondate sui fatti allegati. Se tali fatti sono giudicati inattendibili, non è necessario attivare ulteriori indagini officiose su di essi, poiché il richiedente non ha fornito un’allegazione affidabile.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”.

    Quando trova applicazione ratione temporis il quinto comma dell’art. 348-ter c.p.c., non è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    E’ da escludere recisamente – nel solco, appunto, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 alla cui stregua le doglianze afferenti alla valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente sostanzialmente si qualificano – che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il riscontro di inattendibilità delle dichiarazioni dell’appellante.

    Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo e alle anomalie motivazionali radicali riconosciute dalla giurisprudenza; la mera insufficienza della motivazione o il dissenso sulla valutazione delle prove non sono censurabili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante

    L’asserito cattivo apprezzamento delle prove non integra, di per sé, né il vizio motivazionale né la nullità processuale; il n. 4 rileva soltanto in presenza di un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione rileva soltanto quando l’anomalia motivazionale sia tale da tradursi in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

    Il comma 1-bis individua il contributo unificato assunto come parametro per l’ulteriore importo menzionato dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità del richiedente protezione internazionale è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve considerare coerenza e plausibilità delle dichiarazioni; in cassazione non è ammessa una diversa lettura del racconto, salvo i limiti propri del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e delle anomalie motivazionali radicali.
  • La valutazione di attendibilità dei fatti allegati opera tendenzialmente per tutte le forme di protezione richieste. Se il racconto è giudicato inattendibile, non è necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori officiosi sui medesimi fatti, poiché viene meno un’allegazione affidabile sulla quale attivare la cooperazione istruttoria.
  • In presenza di una sentenza d’appello che conferma integralmente quella di primo grado, quando è applicabile ratione temporis l’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non è consentito proporre il ricorso per cassazione per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
  • La mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione e il dissenso sull’apprezzamento delle prove non consentono il controllo di legittimità; la nullità per vizio motivazionale ricorre soltanto in presenza di un’anomalia radicale, riconducibile ai parametri indicati dalla giurisprudenza.
  • La valutazione della vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria implica un apprezzamento di fatto e, quando il giudice di merito esclude la possibilità di comparare la condizione in Italia con quella nel Paese d’origine perché le condizioni di quest’ultima non sono conoscibili a causa dell’inattendibilità delle allegazioni, la richiesta di rivalutare gli elementi probatori non è sindacabile in cassazione al di fuori dei limiti dei vizi ammessi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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