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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9390/2021 del 08/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, giudice civile presso un tribunale, era stato sottoposto a indagine penale per ipotesi di corruzione propria e impropria, originata da intercettazioni disposte in un diverso procedimento penale. Secondo l’accusa, avrebbe messo la propria funzione a disposizione della compagna e di un avvocato, interessandosi all’inserimento di quest’ultimo negli elenchi dei delegati alle vendite, sollecitandone la nomina presso un collega e manifestando disponibilità a farsi assegnare una causa che l’avvocato intendeva promuovere. Dopo l’applicazione, il 7 gennaio 2020, della misura cautelare penale dell’interdizione dalle funzioni per due mesi, il Procuratore generale avviò il procedimento disciplinare e chiese la sospensione obbligatoria; il CSM la dispose il 21 gennaio 2020. Il Ministro della giustizia estese poi l’incolpazione e domandò la sospensione cautelare facoltativa. Con ordinanza del 16 giugno 2020, la Sezione disciplinare del CSM rigettò la richiesta del magistrato di revoca della sospensione obbligatoria (ordinanza n. 99/2020) e, con separata ordinanza, accolse la richiesta ministeriale di sospensione facoltativa. Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza n. 99/2020 articolava otto motivi: (1) violazione dell’art. 270 c.p.p. e inutilizzabilità disciplinare delle intercettazioni acquisite in procedimenti penali diversi, deducendo anche lesioni dei diritti di difesa, riservatezza e segretezza delle comunicazioni; (2) inutilizzabilità, per assenza di connessione tra i procedimenti penali, delle intercettazioni disposte nell’indagine relativa alla morte del fratello dell’avvocato; (3)-(6) vizi di motivazione riguardanti la consapevolezza degli accordi economici tra i due avvocati, le pressioni sulla cancelliera, l’interferenza sul giudice incaricato delle vendite e l’interessamento all’assegnazione della futura causa; (7) erronea qualificazione delle condotte come corruzione propria e impropria, contestando sia la qualità di pubblico ufficiale rispetto agli atti coinvolti sia la motivazione sull’asservimento della funzione e sulla contrarietà agli obblighi d’ufficio; (8) carenza di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari, anche in relazione alla cessazione della relazione sentimentale con l’avvocatessa.

La decisione

La Corte rigetta tutti gli otto motivi e il ricorso. Conferma che l’art. 270 c.p.p. non impedisce, in quanto tale, l’utilizzo nel procedimento disciplinare dei magistrati di intercettazioni legittimamente disposte in sede penale, in ragione della clausola di compatibilità prevista dagli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109/2006 e delle peculiarità dell’accertamento disciplinare. Precisa però che l’incolpato può contestare la legalità dell’autorizzazione e dell’esecuzione delle intercettazioni e può chiedere, in modo specifico e tempestivo, l’acquisizione dei supporti audio per ascoltarli e verificarne la corrispondenza alle trascrizioni; in mancanza di una simile richiesta, la censura non giustifica l’esclusione delle captazioni. La questione della loro utilizzabilità nel diverso procedimento penale pendente a Firenze è irrilevante nel procedimento disciplinare, purché le intercettazioni siano state legittimamente disposte ed effettuate nel procedimento d’origine. I motivi terzo-sesto sono inammissibili o infondati nella misura in cui sollecitano una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice disciplinare; la motivazione sulla ricostruzione indiziaria è ritenuta adeguata. La Corte respinge anche le censure sulla qualificazione giuridica: la rilevanza della funzione pubblica non dipende dalla titolarità formale delle specifiche mansioni relative alle vendite, essendo sufficiente che gli atti riguardino competenze dell’ufficio di appartenenza e che il magistrato possa esercitarvi una forma di ingerenza. Nel caso cautelare, la condotta disciplinarmente rilevante era individuata nelle interferenze del magistrato sulla cancelliera e sul collega, lesive dei doveri di imparzialità e buon andamento, non necessariamente nel concorso negli atti finali compiuti da costoro. La censura sulle esigenze cautelari è inammissibile perché sollecita una rivalutazione di merito e non si confronta con la ragione indicata dal CSM, ossia il pregiudizio al prestigio e alla credibilità della funzione giudiziaria. Nessuna statuizione sulle spese; escluso, per materia, il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 270 c.p.p.

    La clausola di compatibilità contenuta in tali articoli, infatti, mentre impedisce che nei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale operi il divieto di cui all’art. 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non impedisce, per contro, che anche nel procedimento disciplinare debbano ritenersi inutilizzabili intercettazioni non legalmente disposte ed effettuate nel giudizio a quo.

    Il divieto di utilizzazione in procedimenti diversi previsto dall’art. 270 c.p.p. non si applica automaticamente nel procedimento disciplinare dei magistrati; restano inutilizzabili le intercettazioni che non siano state legalmente disposte o effettuate nel procedimento d’origine.

  • artt. 16 e 18 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Nel procedimento disciplinare dei magistrati, pertanto, il rispetto delle regole del codice di procedura penale (e, per quanto qui interessa, il rispetto del disposto dell’art. 270 c.p.p.) – prescritto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, tanto nella fase delle indagini (art. 16) quanto in quella del giudizio (art. 18) – va coniugato con la suddetta connotazione di specialità; ciò in ragione della clausola di compatibilità (“si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale”) contenuta in entrambi detti articoli.

    Le norme del codice di procedura penale si applicano al procedimento disciplinare dei magistrati nei limiti della compatibilità con la sua specialità. Questa clausola esclude l’applicazione del divieto generale dell’art. 270 c.p.p., ma non le garanzie che consentono di verificare legalità e contenuto delle intercettazioni.

  • art. 16, comma 4, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Resta comunque fermo che la tutela della segretezza delle indagini penali è normativamente presidiata dal disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 4, che, nel prevedere che il segreto investigativo non può essere opposto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione che ritenga necessario acquisire atti coperti da tale segreto, attribuisce al medesimo il duplice potere di segretazione di detti atti, su motivata richiesta del Procuratore della Repubblica, e di sospensione del procedimento disciplinare per il periodo di durata della segretazione.

    Il Procuratore generale può acquisire atti coperti dal segreto investigativo quando necessari ai fini disciplinari; la norma contempla inoltre poteri di segretazione degli atti e di sospensione del procedimento disciplinare.

  • art. 15 Cost.

    Ma la stessa Corte costituzionale, tuttavia, parimenti insegna che anche il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni è soggetto ad un bilanciamento con gli altri valori costituzionali, cosicchè il legislatore è chiamato a svolgere un ragionevole bilanciamento tra tale valore e quello rappresentato dall’interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono (C. Cost. n. 63 del 1994, p. 3).

    La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono diritti inviolabili, ma devono essere bilanciati ragionevolmente con gli altri valori costituzionali, inclusa l’esigenza di accertare e reprimere gli illeciti.

  • art. 24 Cost.

    La ratio di tale clausola va infatti individuata, appunto, nella volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire – sempre nel rispetto dell’inviolabile diritto di difesa dell’incolpato (cfr. Cass. SSUU n. 1771/2013, p. 4.5: “Il procedimento disciplinare a carico di magistrato ha piena natura giurisdizionale e quindi durante l’intero procedimento devono essere rispettati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio… ai sensi dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2”) – l’efficacia dell’azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall’art. 105 Cost., al Consiglio Superiore della Magistratura.

    Il carattere speciale del procedimento disciplinare non elimina il diritto di difesa: durante l’intero procedimento devono essere garantiti difesa e contraddittorio.

  • art. 117 Cost.

    Alla luce della giurisprudenza convenzionale appare quindi da escludere, per le ragioni illustrate nei paragrafi 26, 27 e 32 che precedono, che nel nostro ordinamento l’utilizzo nel procedimento disciplinare dei magistrati delle intercettazioni telefoniche disposte in sede penale – che trova la sua base legale nel disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, là dove attribuiscono, rispettivamente, al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione il potere di acquisire gli atti dei procedimenti penali “anche coperti da segreto investigativo” ed alla Sezione disciplinare il potere di disporre “la lettura delle prove acquisite nel corso delle indagini”, nonchè “l’esibizione di documenti da parte del pubblico ministero dell’incolpato e del delegato del Ministro della giustizia” si ponga in contrasto con l’art. 8 CEDU; donde la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente con riferimento all’art. 117 Cost..

    La disciplina nazionale che consente l’acquisizione e l’utilizzo disciplinare delle intercettazioni, con la possibilità di contestarne la legalità e verificarne il contenuto, non è ritenuta incompatibile con l’art. 8 CEDU e non fonda la dedotta violazione dell’art. 117 Cost.

  • art. 8 CEDU

    La decisiva rilevanza rivestita, ai fin del rispetto dell’art. 8 CEDU, dalla possibilità di esercitare, nel giudizio ad quem, un controllo efficace sulle intercettazioni disposte nel giudizio a quo risulta del resto confermata dalla successiva giurisprudenza nella Corte EDU e, in particolare, dalle due sentenze Versini-Campinchi et Crasnianski c. France, del 16 giugno 2016, e Terrazzoni c. France, del 29 giugno 2016, entrambe riferite all’utilizzo in sede disciplinare – rispettivamente, in un procedimento disciplinare nei confronti di due avvocati e in un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato – di intercettazioni acquisite nell’ambito di procedimenti penali nei confronti di terzi.

    L’uso disciplinare di intercettazioni provenienti da un altro procedimento è compatibile con l’art. 8 CEDU quando l’interessato possa esercitare un controllo effettivo sulla legalità delle captazioni e contestarne il contenuto.

  • art. 12 c.p.p.

    La questione se nell’ambito del procedimento penale pendente a Firenze a carico del Dott. S. – oltre che degli avvocati P. e B. – siano o non siano utilizzabili le intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica di (OMISSIS) nell’ambito del procedimento penale per la morte di Be.Mi. dovrà essere risolta nell’ambito del procedimento penale fiorentino. Essa, tuttavia, non spiega alcun rilievo in sede disciplinare.

    L’assenza di connessione tra i procedimenti penali e l’eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento penale successivo non determinano, di per sé, la loro inutilizzabilità nel procedimento disciplinare, se furono legittimamente disposte ed effettuate nel procedimento d’origine.

  • art. 20 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 20, infatti, l’azione disciplinare è promossa indipendentemente dalla “azione penale relativa allo stesso fatto”, salva l’efficacia di giudicato della sentenza penale in sede disciplinare; efficacia che peraltro, ove si tratti di sentenza di assoluzione, copre solo l’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso e non anche l’accertamento della illiceità penale del fatto.

    L’azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale; la sentenza penale di assoluzione vincola, nei limiti indicati, quanto all’insussistenza del fatto o alla sua non commissione da parte dell’imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    In particolare, col terzo motivo di ricorso si lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudizio di consapevolezza, da parte del ricorrente, degli accordi economici intercorsi tra gli avvocati P. e B..

    Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove: sono inammissibili le doglianze che mirano a sostituire la ricostruzione del giudice di merito con una lettura alternativa, salvo i vizi motivazionali sindacabili indicati dalla legge.

  • art. 318 c.p.

    Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio).

    La corruzione per l’esercizio della funzione riguarda l’asservimento generico della funzione pubblica, senza la necessaria individuazione di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio.

  • art. 319 c.p.

    Sotto altro profilo, se la fattispecie di reato di cui all’art. 319 c.p., è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all’art. 318 c.p., è necessario che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell’art. 318 c.p..

    La corruzione propria richiede che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sia specificamente individuato o individuabile; in difetto, la condotta può ricadere nella fattispecie generale dell’art. 318 c.p.

  • artt. 21 e 22 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    in sede di adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 21 e 22, non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare), ma presuppone comunque una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi

    La sospensione cautelare non equivale a una sanzione disciplinare e non esige l’accertamento definitivo degli addebiti, ma richiede una valutazione della rilevanza dei fatti contestati e della loro possibile sussistenza.

  • art. 105 Cost.

    La ratio di tale clausola va infatti individuata, appunto, nella volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire – sempre nel rispetto dell’inviolabile diritto di difesa dell’incolpato (cfr. Cass. SSUU n. 1771/2013, p. 4.5: “Il procedimento disciplinare a carico di magistrato ha piena natura giurisdizionale e quindi durante l’intero procedimento devono essere rispettati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio… ai sensi dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2”) – l’efficacia dell’azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall’art. 105 Cost., al Consiglio Superiore della Magistratura.

    L’accertamento e la repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati sono demandati al Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle garanzie difensive.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare dei magistrati, le norme del codice di procedura penale si applicano in quanto compatibili con la specialità del procedimento. Perciò il divieto dell’art. 270 c.p.p. non esclude in via generale l’uso di intercettazioni legittimamente disposte in un procedimento penale diverso.
  • L’utilizzo disciplinare di intercettazioni provenienti da un procedimento penale non sottrae all’incolpato il controllo sulla loro legalità: egli può contestare specificamente gli atti di autorizzazione ed esecuzione e, con richiesta specifica e tempestiva, ottenere i supporti audio per ascoltarli e confrontarli con brogliacci o trascrizioni. Le intercettazioni non possono essere utilizzate se, nonostante tale richiesta, i supporti non sono acquisiti e resi ascoltabili.
  • L’eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento penale, anche per mancanza di connessione tra i reati, non ne determina automaticamente l’inutilizzabilità disciplinare; in tale sede rileva che siano state legittimamente disposte ed effettuate nel procedimento d’origine.
  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione disciplinare del CSM, il sindacato sulla motivazione non consente di rivalutare le prove né di sostituire alla ricostruzione del giudice disciplinare una diversa lettura dei fatti, quando la motivazione sia congrua, adeguata e logicamente coerente.
  • Ai fini della corruzione propria, l’atto oggetto del mercimonio non deve necessariamente rientrare nelle mansioni specifiche del pubblico ufficiale: è sufficiente che appartenga alle competenze dell’ufficio cui egli è addetto e che questi possa esercitarvi una forma d’ingerenza, anche di mero fatto.
  • La corruzione propria richiede l’individuazione, almeno in termini specifici o determinabili, dell’atto contrario ai doveri d’ufficio; l’asservimento generico della funzione, senza uno specifico atto contrario, ricade nella fattispecie generale prevista per l’esercizio della funzione.
  • Nel procedimento cautelare disciplinare, la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio non richiede un accertamento definitivo dell’illecito, ma una valutazione della rilevanza dei fatti contestati e della loro possibile sussistenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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