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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9474/2021 del 09/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti (Leone) chiedevano il risarcimento per il ritardo di un volo Shanghai/Mosca che aveva fatto perdere le coincidenze per Roma/Catania del 14/12/2014. Il Giudice di pace aveva riconosciuto la compensazione prevista dal Reg. CE 261/04 (€600 per passeggero). In Appello il Tribunale di Catania ha escluso l'applicabilità diretta del Reg. CE 261/04 (la Russia non è Stato membro e il vettore non è comunitario) e della Convenzione di Montreal (non ratificata dalla Russia), ritenendo applicabile la Convenzione di Varsavia (che però non prevede compensazione automatica) e, nondimeno, ha attribuito la compensazione in via analogica applicando l'art.7 del Reg. CE 261/04. Aeroflot ha impugnato in Cassazione sostenendo che il regolamento non poteva essere applicato per analogia e che, in mancanza di applicazione del Regolamento, il risarcimento doveva seguire le regole del codice civile (art.1223 e correlati) con l'onere per l'attore di allegare e provare il danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Aeroflot, ritenendo erronea l'applicazione analogica dell'art.7 del Reg. CE 261/04 a fattispecie non ricomprese nell'art.3 del Regolamento. La Corte ha precisato che la disciplina comunitaria che prevede una compensazione automatica è un'eccezione rispetto al principio generale del codice civile secondo cui il debitore è responsabile solo dei danni che costituiscono "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento e che il creditore deve provare il danno (art.1223 e art.2697 c.c.). Ha inoltre chiarito che il ritardo, pur costituendo inadempimento, non implica di per sé l'esistenza di danni risarcibili diversi da quelli consequenziali; tali danni devono essere specificamente allegati e provati o, se non quantificabili, può intervenire la liquidazione equitativa solo se la esistenza del danno è certa e la quantificazione è oggettivamente impossibile o particolarmente difficile. Pertanto la sentenza del Tribunale è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Catania.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 261/2004

    Il Regolamento prevede una compensazione indennitaria automatica per cancellazione/ritardo oltre 3 ore ma il suo ambito applicativo è limitato dall'art.3: non applicabile a voli operati da vettori non UE in partenza da paesi terzi. La Corte ha escluso l'applicabilità per analogia al caso in esame.

  • Codice civile

    art.1223; art.1226; art.1218; art.2697

    Art.1223 stabilisce che il risarcimento è dovuto per i danni che costituiscono "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento; art.2697 pone l'onere della prova a chi invoca il diritto; art.1226 disciplina la liquidazione equitativa (ammessa solo se esiste certo danno e la quantificazione è oggettivamente difficile). La Corte ha applicato questi principi al caso di ritardo, richiedendo allegazione e prova dei danni consequenziali.

  • Convenzione di Varsavia (1929)

    Prevede la responsabilità del vettore per il ritardo nel trasporto ma non una compensazione pecuniaria automatica come il Reg. CE 261/04; il Tribunale aveva ritenuto applicabile la Varsavia, ma ne consegue che il rimedio non è automatico.

  • Convenzione di Montreal (1999)

    Non è stata applicata perché la Federazione Russa non l'ha ratificata; la sua mancata ratifica è stata rilevante per escluderne l'applicabilità.

  • Codice della navigazione

    Richiamato nel primo grado (Giudice di pace) per l'applicazione delle norme internazionali e comunitarie in vigore; non ha però consentito l'applicazione del Regolamento nel caso di specie secondo la Cassazione.

  • Preleggi

    Limita l'uso dell'analogia ai casi in cui la controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per utilizzare l'analogia con il Reg. 261/04.

  • Codice di procedura civile

    art.115; art.112; art.380-bis

    Rilevati in tema di poteri del giudice e riparto dell'onere probatorio; citati in relazione al potere di liquidazione equitativa e alla disciplina del procedimento di Cassazione.

Massime di principio

  • Il Regolamento CE 261/2004 ha un ambito di applicazione definito dall'art.3 e non può essere esteso per analogia a situazioni non previste (es. vettori non UE e voli non rientranti nei casi indicati).
  • In assenza dell'applicazione diretta di una norma speciale che preveda compensazione automatica, il risarcimento per ritardo deve seguire le regole generali del codice civile: il danneggiato deve allegare e provare il danno, che per il ritardo normalmente è di tipo consequenziale (lucro cessante e danno emergente).
  • Il semplice accertamento del ritardo (inadempimento) non determina automaticamente un diritto a un'indennità forfettaria se la disciplina speciale non si applica; occorre distinguere tra danno-evento (assorbito nell'inadempimento) e danni estrinseci che richiedono prova specifica.
  • La liquidazione equitativa ex art.1226 c.c. è possibile solo se l'esistenza del danno è certa e la quantificazione è oggettivamente difficile o impossibile; non può supplire alla mancata prova dell'esistenza del danno.
  • Quando il vettore proviene da uno Stato che non ha ratificato convenzioni rilevanti (es. Montreal) occorre verificare quale regime internazionale sia applicabile (Varsavia, Montreal, ecc.) e i relativi rimedi, tenendo conto che non tutte le convenzioni prevedono compensazioni automatiche.
  • In controversie di questo tipo è essenziale che il ricorrente specifichi e documenti le utilità perdute o le spese aggiuntive derivanti dal ritardo; in mancanza, la domanda di risarcimento deve essere rigettata o necessiterà di una valutazione istruttoria integrativa.

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