Cassazione Civile, Sentenza n. 9391/2021 del 08/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità disciplinari)
La controversia
Il ricorrente, giudice civile, era sottoposto a procedimento penale per ipotesi di corruzione propria e impropria. Secondo l'accusa, avrebbe messo la propria funzione a disposizione di due avvocati: avrebbe sollecitato la cancelliera del tribunale a verificare e accelerare l'inserimento di uno di essi negli elenchi dei professionisti delegabili alle vendite giudiziarie, avrebbe interceduto presso un collega affinché gli affidasse incarichi di delegato alle vendite e si sarebbe dichiarato disponibile a ottenere l'assegnazione di una causa che l'avvocato intendeva promuovere. La Sezione disciplinare del CSM, dopo avere disposto la sospensione cautelare obbligatoria conseguente alla misura interdittiva penale, ha accolto la richiesta ministeriale di sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio, con ordinanza n. 98/2020 del 30 luglio 2020. Il magistrato ha proposto otto motivi di ricorso: (1) violazione dell'art. 270 c.p.p. per l'utilizzo disciplinare di intercettazioni disposte in procedimenti penali; (2) inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti da un procedimento penale privo di connessione con quello per corruzione; (3)-(6) vizi di motivazione, rispettivamente, sulla sua consapevolezza degli accordi economici tra gli avvocati, sulle pressioni alla cancelliera, sull'interferenza presso il collega giudice e sull'interesse all'assegnazione della causa; (7) erronea qualificazione delle condotte rispetto agli artt. 318 e 319 c.p., anche perché non rientranti nelle sue specifiche mansioni e per asserita insufficiente motivazione circa l'asservimento della funzione e gli atti contrari ai doveri d'ufficio; (8) difetto di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, anche per la cessazione della relazione sentimentale, e sull'adeguatezza e proporzionalità della sospensione rispetto al trasferimento provvisorio. Il ricorrente contestava inoltre l'utilizzabilità dei brogliacci senza accesso alle registrazioni e deduceva profili di illegittimità costituzionale e convenzionale.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti gli otto motivi e, quindi, il ricorso. Ha confermato che l'art. 270 c.p.p. non impedisce, di per sé, l'utilizzazione nel procedimento disciplinare dei magistrati delle intercettazioni legittimamente disposte ed effettuate in sede penale, anche se il procedimento penale d'origine è diverso e non connesso a quello relativo ai fatti disciplinari. Ha tuttavia precisato che l'incolpato può contestare la legalità delle intercettazioni e chiedere, con istanza specifica e tempestiva, l'acquisizione dei decreti autorizzativi e dei supporti audio per verificarne la legittimità e il contenuto; in mancanza di una richiesta siffatta non ricorre la dedotta inutilizzabilità. Ha ritenuto irrilevante, nel giudizio disciplinare, l'eventuale inutilizzabilità delle intercettazioni in un diverso procedimento penale. Ha inoltre giudicato inammissibili o infondate le censure motivazionali che chiedevano una nuova valutazione delle prove: il controllo di legittimità sulle decisioni disciplinari del CSM non consente di sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella motivatamente adottata dal giudice disciplinare. Quanto alla qualificazione giuridica, ha escluso che l'atto rilevante debba necessariamente rientrare nelle mansioni specifiche del magistrato, essendo sufficiente che riguardi competenze dell'ufficio cui appartiene e che egli possa esercitarvi una forma d'ingerenza, anche di fatto. Ha ritenuto non decisivo il confronto con la diversa ordinanza cautelare penale riguardante il coindagato, poiché la contestazione disciplinare concerneva le interferenze del magistrato sulla cancelliera e sul collega, considerate esse stesse lesive dei doveri di imparzialità e buon andamento, e non il concorso negli atti adottati da costoro. Ha infine confermato che, in sede cautelare, non è richiesto l'accertamento definitivo degli addebiti, ma una valutazione della loro possibile sussistenza, gravità e compatibilità con l'esercizio delle funzioni. La Sezione disciplinare aveva motivato l'attualità e la proporzionalità della sospensione in relazione al discredito derivante dall'accusa e alla gravità e pluralità delle condotte, non alla persistenza della relazione sentimentale; la motivazione escludeva implicitamente l'adeguatezza del trasferimento provvisorio. Nessuna statuizione sulle spese; escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 270 c.p.p.
La clausola di compatibilità contenuta in tali articoli, infatti, mentre impedisce che nei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale operi il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non impedisce, per contro, che anche nel procedimento disciplinare debbano ritenersi inutilizzabili intercettazioni non legalmente disposte ed effettuate nel giudizio a quo.
Il divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270 c.p.p. non si applica automaticamente ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare dei magistrati. Restano però inutilizzabili nel procedimento disciplinare le intercettazioni non legalmente disposte o effettuate.
artt. 16 e 18 D.Lgs. 109/2006
Nel procedimento disciplinare dei magistrati, pertanto, il rispetto delle regole del codice di procedura penale (e, per quanto qui interessa, il rispetto del disposto dell’art. 270 c.p.p.) – prescritto dal D.Lgs. n. 109 del 2006 tanto nella fase delle indagini (art. 16) quanto in quella del giudizio (art. 18) – va coniugato con la suddetta connotazione di specialità; ciò in ragione della clausola di compatibilità (“si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale”) contenuta in entrambi detti articoli.
Le norme del codice di procedura penale si applicano al procedimento disciplinare dei magistrati solo in quanto compatibili con la sua specialità. La clausola consente l'utilizzazione disciplinare delle intercettazioni provenienti da un procedimento penale, ma non elimina le garanzie di controllo sulla legalità delle captazioni e sul loro contenuto.
art. 16, comma 4, D.Lgs. 109/2006
ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 16, comma 4 il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha il potere, come già evidenziato nei precedenti paragrafi 33 e 38, di acquisire, “se lo ritiene necessario ai fini delle determinazioni sull’azione disciplinare”, atti coperti da segreto investigativo; e tale potere egli può esercitare richiedendo copia dei supporti audio, dei brogliacci e delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche all’ufficio che li custodisca, irrilevante essendo se tale ufficio sia quello che ha disposto le intercettazioni o quello a cui detti atti sono state trasmessi in copia.
Il Procuratore generale può acquisire, ai fini dell'azione disciplinare, anche atti coperti da segreto investigativo, inclusi i supporti e i documenti relativi alle intercettazioni; la custodia presso un ufficio diverso da quello che le ha disposte non è ostativa.
art. 20 D.Lgs. 109/2006
Ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 20 infatti, l’azione disciplinare è promossa indipendentemente dalla “azione penale relativa allo stesso fatto”, salva l’efficacia di giudicato della sentenza penale in sede disciplinare; efficacia che peraltro, ove si tratti di sentenza di assoluzione, copre solo l’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso e non anche l’accertamento della illiceità penale del fatto.
L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale. L'efficacia vincolante della sentenza penale assolutoria in sede disciplinare riguarda l'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, non la qualificazione del fatto come penalmente illecito.
art. 318 c.p.
Il discrimine tra le due ipotesi corruttive resta pertanto segnato dalla progressione criminosa dell’interesse protetto in termini di gravità (che giustifica la diversa risposta punitiva) da una situazione di pericolo (il generico asservimento della funzione) ad una fattispecie di danno, in cui si realizza la massima offensività del reato (con l’individuazione di un atto contrario ai doveri d’ufficio).
La corruzione per l'esercizio della funzione si distingue dalla corruzione propria perché punisce la messa genericamente a disposizione della funzione, anche senza individuazione preventiva di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio.
art. 319 c.p.
Se la fattispecie di reato di cui all’art. 319 c.p. è in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto a quella di cui all’art. 318 c.p., è necessario che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sia specificamente individuato o individuabile, altrimenti il fatto non potrà che essere sussunto nella fattispecie generale, cioè nell’art. 318 c.p.
La corruzione propria richiede che l'atto contrario ai doveri d'ufficio sia specificamente individuato o individuabile; se manca tale specificazione, la condotta può ricadere nella fattispecie generale dell'art. 318 c.p. La decisione, nel caso cautelare, ha considerato rilevanti le interferenze del magistrato sulla cancelliera e sul collega come condotte contrarie ai doveri di imparzialità e buon andamento.
art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. 109/2006
La Sezione disciplinare, collegando la qualità di pubblico ufficiale del Dott. S. alla sua posizione di magistrato nel medesimo tribunale in cui operavano la cancelliera O. ed il giudice Sa. – ai quali concretamente competevano, rispettivamente, la tenuta del registro dei professionisti delegabili alle vendite giudiziali e il conferimento delle deleghe – si è conformata al principio espresso dalla giurisprudenza penale di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.
La fattispecie disciplinare che presuppone un fatto costituente reato può rilevare anche quando il magistrato non abbia compiuto un atto rientrante nelle sue mansioni specifiche: ai fini della qualificazione corruttiva è sufficiente che l'atto riguardi le competenze dell'ufficio di appartenenza e che il pubblico ufficiale possa esercitarvi una forma d'ingerenza, anche di mero fatto.
art. 22 D.Lgs. 109/2006
in presenza della richiesta di applicazione di misure cautelari D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 22 il giudice non è tenuto al completo accertamento della sussistenza degli addebiti (che è riservato al giudizio di merito sull’illecito) ma deve valutare, oltre alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati ed alla possibile sussistenza degli stessi, anche la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, in assoluto o nel distretto, dipendendo da tali valutazioni – in applicazione del criterio di gradualità quale precipitato del principio generale di proporzionalità posto dal codice di procedura penale (art. 275 c.p.p., commi 1 e 2) – l’irrogazione della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio o quella del trasferimento provvisorio in altro distretto.
La sospensione cautelare facoltativa richiede una delibazione della possibile sussistenza degli addebiti e una valutazione della loro gravità e compatibilità con le funzioni; non richiede l'accertamento definitivo riservato al giudizio di merito. La scelta tra sospensione e trasferimento deve rispettare gradualità e proporzionalità.
art. 21 D.Lgs. 109/2006
in sede di adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 21 e 22 non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare), ma presuppone comunque una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi
La sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio non è una sanzione disciplinare e non presuppone l'accertamento completo degli addebiti; richiede però che i fatti contestati abbiano rilevanza disciplinare e che la loro possibile sussistenza sia delibata.
art. 275, commi 1 e 2, c.p.p.
in applicazione del criterio di gradualità quale precipitato del principio generale di proporzionalità posto dal codice di procedura penale (art. 275 c.p.p., commi 1 e 2) – l’irrogazione della misura della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio o quella del trasferimento provvisorio in altro distretto.
La scelta della misura cautelare disciplinare deve rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità, considerando se sia sufficiente il trasferimento provvisorio o se occorra la sospensione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006.
Nel ricorso per cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del CSM, il controllo sulla motivazione non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, salvo i vizi di congruità, adeguatezza e logicità rilevanti in legittimità.
art. 24 Cost.
Il procedimento disciplinare dei magistrati, pertanto, il rispetto delle regole del codice di procedura penale (e, per quanto qui interessa, il rispetto del disposto dell’art. 270 c.p.p.) – prescritto dal D.Lgs. n. 109 del 2006 tanto nella fase delle indagini (art. 16) quanto in quella del giudizio (art. 18) – va coniugato con la suddetta connotazione di specialità; ciò in ragione della clausola di compatibilità (“si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale”) contenuta in entrambi detti articoli. La ratio di tale clausola va infatti individuata, appunto, nella volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire – sempre nel rispetto dell’inviolabile diritto di difesa dell’incolpato (cfr. Cass. SSUU n. 1771/2013, p. 4.5: “Il procedimento disciplinare a carico di magistrato ha piena natura giurisdizionale e quindi durante l’intero procedimento devono essere rispettati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio… ai sensi dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2”) – l’efficacia dell’azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall’art. 105 Cost. al Consiglio Superiore della Magistratura.
La specialità del procedimento disciplinare non attenua il diritto di difesa: l'incolpato deve poter contestare la legalità delle intercettazioni e accedere, su specifica e tempestiva richiesta, ai supporti audio necessari a verificarne il contenuto.
art. 111, comma 2, Cost.
Il procedimento disciplinare a carico di magistrato ha piena natura giurisdizionale e quindi durante l’intero procedimento devono essere rispettati il diritto di difesa e il principio del contraddittorio… ai sensi dell’art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2.
Il procedimento disciplinare a carico dei magistrati ha natura giurisdizionale e deve rispettare, per tutta la sua durata, il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare dei magistrati, l'art. 270 c.p.p. non comporta il divieto automatico di utilizzare intercettazioni legittimamente disposte e acquisite in un diverso procedimento penale, anche se quest'ultimo non è connesso a quello relativo ai fatti disciplinari.
- L'utilizzazione disciplinare di intercettazioni provenienti da un procedimento penale resta subordinata alla loro legittima autorizzazione ed esecuzione. L'incolpato può contestarne la legalità e chiedere in modo specifico e tempestivo l'acquisizione dei decreti autorizzativi e dei supporti audio; questi ultimi devono poter essere ascoltati per verificare la corrispondenza tra registrazioni e trascrizioni o brogliacci.
- La possibile inutilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento penale diverso da quello in cui furono disposte non determina, di per sé, la loro inutilizzabilità nel procedimento disciplinare; in tale sede rilevano la legalità della captazione originaria e le garanzie di accesso e contestazione riconosciute all'incolpato.
- Il procedimento disciplinare dei magistrati è autonomo rispetto al procedimento penale relativo allo stesso fatto, ferma l'efficacia del giudicato penale nei limiti stabiliti dalla legge.
- Il sindacato di legittimità sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM non consente una nuova lettura delle prove né la sostituzione della ricostruzione fattuale del giudice di merito con quella proposta dal ricorrente; restano sindacabili la congruità, l'adeguatezza e la logicità della motivazione.
- Ai fini della corruzione propria, l'atto rilevante non deve necessariamente appartenere alle mansioni specifiche del pubblico ufficiale: è sufficiente che rientri nelle competenze dell'ufficio di appartenenza e che il soggetto possa esercitarvi un'ingerenza, anche di mero fatto.
- La corruzione per l'esercizio della funzione si riferisce alla messa genericamente a disposizione della funzione pubblica; la corruzione propria richiede invece uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, individuato o almeno individuabile.
- Nella valutazione cautelare disciplinare non è richiesto l'accertamento definitivo degli addebiti, riservato al giudizio di merito; occorre delibare la possibile sussistenza dei fatti e valutarne la rilevanza disciplinare, la gravità e la compatibilità con l'esercizio delle funzioni.
- La scelta tra sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e trasferimento provvisorio deve essere motivata in base alla gravità dei fatti e alla loro compatibilità con l'esercizio delle funzioni, secondo gradualità e proporzionalità.
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