Cassazione Civile, Sentenza n. 9509/2021 del 09/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
Il richiedente, cittadino di un Paese non indicato nel testo, aveva chiesto protezione internazionale affermando di aver lasciato il Paese d’origine per ragioni di salute e per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda; il Tribunale di Bologna, con decreto n. 2992/2019, aveva respinto il ricorso, negando anche la protezione umanitaria. Quanto a quest’ultima, il Tribunale aveva rilevato che i certificati medici, risalenti a data oscurata, attestavano patologie trattabili con cure neurologiche e che non risultavano successivi accertamenti; aveva inoltre considerato la presenza di legami familiari nel Paese d’origine e l’assenza di attività lavorativa e di integrazione in Italia. Con cinque motivi il richiedente ha censurato: (1) la valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi, invocando l’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007; (2) la pretesa omessa valutazione complessiva delle circostanze ai fini dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in riferimento agli artt. 11 e 17 del D.Lgs. n. 251/2007; (3) il vizio motivazionale e la mancata specificazione della disciplina applicata per valutare l’inattendibilità; (4) l’apparenza della motivazione sulla protezione umanitaria e l’irrilevanza, per tale protezione, della valutazione di credibilità; (5) l’erroneo diniego della protezione umanitaria, sostenendo che il rimpatrio avrebbe inciso significativamente sui diritti fondamentali alla salute e all’alimentazione. Ha inoltre sollecitato una diversa valutazione della propria integrazione in Italia, della conoscenza della lingua italiana e dell’assenza di legami familiari nel Paese d’origine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché il decreto impugnato era conforme alla giurisprudenza di legittimità. I primi tre motivi non si confrontavano puntualmente con la ratio del decreto: il Tribunale aveva rilevato che il richiedente aveva genericamente riferito problemi di salute senza allegare circostanze idonee a fondare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. La Corte ha inoltre affermato che, quando i fatti posti a fondamento della domanda sono ritenuti inattendibili, non è necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori officiosi, poiché il dovere di cooperazione non opera rispetto a fatti allegati in modo inaffidabile. Le censure di vizio motivazionale non potevano fondarsi sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, non più deducibili secondo il testo vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale aveva esposto gli elementi valutati e il percorso logico-giuridico seguito, sicché la motivazione non era apparente. Le doglianze sulla vulnerabilità e sull’integrazione miravano, infine, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, estranea al giudizio di legittimità in assenza di un’anomalia motivazionale rilevante. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare al Ministero le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100 per compensi, oltre spese prenotate a debito; è stato altresì dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I rilievi postulati dalla delibazione dei motivi tutti di ricorso tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei mezzi di impugnazione, che comunque sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, siccome il Tribunale di Bologna ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non giustificano una diversa soluzione.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 3, comma 5
Ebbene, in quest’ottica, è da escludere recisamente – nel solco, appunto, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 alla cui stregua le doglianze concernenti l’"umanitaria" sostanzialmente si qualificano – che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale ha ancorato il disconoscimento della protezione "residuale".
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura fondata sulla valutazione di credibilità perché non si confrontava con la ratio della decisione di merito; la pronuncia non enuncia una diversa interpretazione dei criteri di valutazione previsti da questa norma.
D.Lgs. n. 251/2007, artt. 11 e 17
In questi termini, innegabilmente, le censure veicolate dal primo, dal secondo e dal terzo motivo non si correlano puntualmente alla ratio decidendi (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).
Le censure relative allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria sono state dichiarate inammissibili perché non attaccavano specificamente la ragione decisoria del decreto; la Corte non ha fornito una distinta interpretazione sostanziale degli artt. 11 e 17.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. a) e b)
Si premette che il tribunale ha specificato che il ricorrente si era “limitato ad addurre genericamente problemi di salute” (così decreto impugnato, pag. 3) e su tale scorta ha precisato che M.O. non aveva allegato alcuna circostanza atta a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).
La pronuncia riferisce che il Tribunale aveva escluso la protezione sussidiaria per mancanza di circostanze allegate idonee a giustificarla; la Corte ha rilevato che i motivi non si confrontavano specificamente con tale ratio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Si rimarca inoltre che nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4.
Il vizio previsto dal n. 5 riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; la mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione non è più denunciabile come tale, salvo un contrasto irriducibile o un’anomalia motivazionale rilevante.
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
La valutazione delle prove non legali compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione come semplice errore valutativo; il vizio ex art. 360, n. 4, in relazione all’art. 132, n. 4, rileva soltanto in presenza di un’anomalia motivazionale costituzionalmente significativa.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti processuali e se dovuto, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di protezione internazionale, la valutazione di attendibilità, coerenza intrinseca e credibilità delle dichiarazioni del richiedente può riguardare, tendenzialmente, tutte le forme di protezione richieste, qualunque ne sia il fondamento; se i fatti allegati sono ritenuti inattendibili, non occorre svolgere ulteriori approfondimenti istruttori officiosi su quei fatti, poiché il dovere di cooperazione non opera quando il richiedente non abbia fornito un’allegazione affidabile.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, contestandone la ratio decidendi; sono inammissibili le doglianze che si limitano a prospettare censure non pertinenti rispetto alla ragione effettiva della pronuncia.
- Nel regime dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione non integra un vizio denunciabile; rileva l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, mentre la nullità motivazionale ricorre solo in presenza delle anomalie motivazionali di rilievo costituzionale.
- Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti compiuta dal giudice di merito; la contestazione del loro apprezzamento non è ammissibile in assenza di un vizio riconducibile ai limiti di sindacato previsti dall’art. 360 c.p.c.
- La motivazione sul riconoscimento della protezione umanitaria non è apparente quando individua gli elementi posti a base della decisione e rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito; la valutazione della vulnerabilità richiede un apprezzamento comparativo riferito al caso concreto.
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