Cassazione Civile, Ordinanza n. 33846/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta dalla curatela fallimentare nei confronti dell'ex amministratore di una società, ritenuto responsabile di atti di mala gestio compiuti quando la società era in bonis. Il Tribunale di Bologna accolse la domanda e condannò il convenuto, contumace in primo grado, al risarcimento dei danni. L'interessato propose appello, ma la Corte territoriale lo dichiarò inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il soccombente denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327 e 292 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di contumace incolpevolmente ignaro del processo, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina dell'art. 327, comma 2, c.p.c., con decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notifica della sentenza; inoltre contestò che fosse rilevante lo scopo esecutivo della notificazione della sentenza, assumendo che la finalità della notifica non incide sulla sua idoneità a far decorrere il termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado era ormai scaduto e che l'appello era stato notificato solo successivamente. Ha richiamato il principio per cui la notificazione della sentenza al contumace involontario può far decorrere il termine breve solo se ricorrono sia la nullità degli atti indicati dall'art. 327, comma 2, c.p.c. sia la mancata conoscenza del processo per effetto di tale nullità, circostanze che il ricorrente non aveva allegato né provato. Inoltre ha affermato che la notificazione della sentenza non poteva comunque impedire il passaggio in giudicato già maturato per decorso del termine lungo, poiché l'effetto preclusivo opera indipendentemente dalla notificazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza può far decorrere il termine breve per l'impugnazione, ma solo se interviene prima della scadenza del termine lungo o comunque in presenza dei presupposti previsti dalla legge.
Il decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza determina la decadenza dall'impugnazione indipendentemente dalla notificazione; il comma 2 opera solo per il contumace che dimostri la mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o delle notificazioni.
È richiamato come norma relativa alle notificazioni degli atti al contumace, la cui nullità può rilevare ai fini dell'art. 327, comma 2, c.p.c.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e il suo inutile decorso determina il passaggio in giudicato indipendentemente da eventuali notificazioni successive.
- La notificazione della sentenza al contumace involontario è idonea a far decorrere il termine breve solo se il contumace prova sia la nullità della citazione o delle notificazioni degli atti ex art. 292 c.p.c., sia la conseguente mancata conoscenza del processo.
- Se il contumace non allega e non prova i presupposti del comma 2 dell'art. 327 c.p.c., non può avvalersi del termine breve di impugnazione dopo la scadenza del termine lungo.
- Una notificazione della sentenza compiuta quando il termine lungo è già scaduto non può eliminare il giudicato ormai formatosi.
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