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Sentenza

Sentenza del 09/08/2024 n. 22596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IVA per il 2014, con cui l’Agenzia contestava l’omessa fatturazione di costi sostenuti dal Consorzio nell’interesse delle imprese consorziate, ma non riaddebitati a queste e fatturati invece direttamente al committente. La Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato quello incidentale del Consorzio, ritenendo che, in assenza di una struttura produttiva autonoma, il Consorzio operasse come mandatario senza rappresentanza e dovesse quindi ribaltare i costi. In Cassazione il Consorzio ha proposto dodici motivi: contestava, tra l’altro, l’applicazione della disciplina IVA dei consorzi, la valutazione della propria autonomia e l’obbligo di ribaltamento, il mancato esame dell’assenza di evasione, la violazione dell’affidamento, l’ultrapetizione, la mancata rideterminazione della pretesa e l’irrogazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il sesto e il settimo motivo, relativi all’obbligo del giudice tributario di esaminare nel merito la pretesa e, se necessario, rideterminarla entro i limiti delle domande, nonché alla mancata rideterminazione degli importi contestati. Ha ritenuto che la CTR non potesse limitarsi a rilevare un difetto di specificità e pretendere che il contribuente elaborasse autonomamente una rideterminazione analitica, senza valutare la documentazione dedotta; la CTU può inoltre essere disposta anche senza richiesta specifica della parte. Ha dichiarato assorbiti i motivi sulle sanzioni e rigettato tutti gli altri, inclusi quelli sulla disciplina IVA, sull’affidamento e sull’ultrapetizione. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi annullato definitivamente l’accertamento né stabilito l’importo dovuto: spetterà al giudice di rinvio riesaminare e, se del caso, rideterminare la pretesa.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 3

    Ciò lo si evince dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario

    Nel mandato senza rappresentanza, ai fini IVA le prestazioni rese o ricevute dal mandatario sono considerate operazioni anche tra mandatario e mandante. Il ribaltamento va però valutato in base alla natura concreta dei rapporti e delle attività consortili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 13, comma 2, lett. b)

    l'art. 13, comma 2, lett. b), del medesimo D.P.R., che fissa la base imponibile per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza ragguagliandola al prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e al prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione

    La base imponibile delle prestazioni rese o ricevute nel mandato senza rappresentanza è determinata considerando il prezzo del servizio, con gli aggiustamenti per la provvigione previsti dalla norma.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7

    In ultimo anche la consulenza tecnica d'ufficio può essere ritenuta conferente ai fini del decidere da parte dei giudici di merito, non necessitando alcuna richiesta specifica della parte interessata, nel caso in esame il Consorzio.

    Il giudice tributario può valutare l’opportunità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai fini della decisione senza che sia indispensabile una specifica istanza della parte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    La CTR aveva ritenuto inammissibili alcune censure per difetto di specificità. La Cassazione ha invece stabilito, rispetto alle contestazioni sulla misura della pretesa, che il giudice tributario deve esaminare il merito e, quando occorre, rideterminare il tributo entro i limiti delle domande, senza arrestarsi alla richiesta che il contribuente produca una quantificazione autonoma.

Massime di principio

  • Per stabilire se un consorzio debba ribaltare costi e ricavi ai consorziati non basta la forma giuridica o la previsione statutaria: occorre accertare in concreto chi svolge le commesse, con quali risorse e in quale rapporto con le consorziate. Se il consorzio opera autonomamente, per proprio conto e a scopo di lucro, il ribaltamento può non essere dovuto; se svolge attività mutualistiche o agisce quale mandatario senza rappresentanza, il ribaltamento può essere necessario.
  • Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, quando la contestazione riguarda aspetti sostanziali o la quantificazione della pretesa, il giudice non deve limitarsi ad annullare o confermare l’atto: deve esaminare il merito e, se necessario, determinare l’importo corretto entro i limiti delle domande.
  • Il contribuente deve formulare contestazioni comprensibili e supportarle con gli elementi disponibili, ma il giudice non può rifiutare l’esame della rideterminazione solo perché il contribuente non ha già svolto ogni calcolo o non ha chiesto espressamente una CTU: la documentazione prodotta va valutata e la CTU può essere disposta d’ufficio.
  • Precedenti conciliazioni relative ad altri periodi d’imposta non determinano automaticamente il trattamento delle annualità successive né fondano da sole un affidamento tutelabile; occorre verificare in concreto la coerenza dell’azione amministrativa, la buona fede del contribuente e le circostanze specifiche, considerando anche eventuali successivi chiarimenti giurisprudenziali.
  • L’accoglimento dei motivi che impongono di rideterminare la pretesa può rendere prematuro l’esame delle censure sulle sanzioni: queste possono restare assorbite e dovranno essere rivalutate dal giudice di rinvio alla luce dell’esito sul merito.

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