Sentenza del 25/07/2023 n. 22279 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia deduceva violazione e/o falsa applicazione degli artt. 83 e 84 TUIR (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che il limite previsto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, debba applicarsi anche quando le perdite fiscali generate dalla cooperativa capogruppo vengono utilizzate nel medesimo periodo d'imposta nell'ambito del consolidato per ridurre l'imponibile del gruppo. In sostanza l'Ufficio riteneva che il limite alla rilevanza delle perdite, volto a evitare un'agevolazione non bilanciata, dovesse valere sia per il riporto a nuovo sia per la compensazione intra-periodo nel consolidato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per mancata produzione dell'avviso di ricevimento nonostante la spedizione e, sul merito, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Il Collegio ha confermato l'interpretazione già resa nella pronuncia Cass. n. 4595/2023: il limite previsto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo TUIR si applica esclusivamente al riporto a nuovo delle perdite (compensazione con redditi di periodi successivi) e non si estende all'utilizzo delle perdite nello stesso esercizio nell'ambito del consolidato fiscale. Le perdite trasferite ipso iure alla fiscal unit nell'ambito dell'opzione per il consolidato nascono già come destinabili alla compensazione intersoggettiva e non come perdite riportate a nuovo soggette al limite.
Norme richiamate
L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna della notificazione; la mancata produzione implica inesistenza della notificazione per notifiche postali.
Non è possibile la rinnovazione della notificazione quando questa è inesistente per mancanza dell'avviso di ricevimento.
art. 83 TUIR (comma 1, secondo periodo)
"In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi"
La norma disciplina il principio di rilevanza delle perdite per attività parzialmente esenti; la disposizione è stata collocata in art. 83 e implica una limitazione nella misura in cui perdite e utili rilevanti sarebbero considerati.
art. 84 TUIR (comma 1, secondo periodo)
"Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti"
Regola il limite alla riportabilità a nuovo delle perdite delle cooperative a mutualità prevalente; secondo la Corte tale limite si applica solo al riporto a nuovo e non all'utilizzo intra-periodo nel consolidato.
Regola il consolidato fiscale nazionale: le perdite delle società aderenti maturate negli esercizi di validità dell'opzione si trasferiscono alla fiscal unit e sono destinate alla compensazione intersoggettiva, senza essere 'riportate a nuovo'.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma processuale invocata per vizio di motivazione/erronea applicazione di legge alla base del ricorso per cassazione.
Cass. 28.03.2001, n. 4559
Giurisprudenza che conferma che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento per notifiche postali comporta l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità dell'atto processuale.
Cass. n. 4595 del 14.02.2023
Pronuncia recente richiamata come precedente di continuità che stabilisce che il limite dell'art. 84, comma 1, secondo periodo TUIR si applica solo al riporto a nuovo delle perdite e non alla compensazione nel medesimo periodo in sede di consolidato.
Circolare n. 9/E del 9 marzo 2010
Richiamata per spiegare che le perdite delle società aderenti al consolidato, maturate negli esercizi di validità dell'opzione, sono considerate fin dall'origine compensabili nell'ambito della fiscal unit.
Massime di principio
- Se una cooperativa con regimi di parziale esenzione è capogruppo di un consolidato fiscale, il limite previsto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo TUIR si applica solo al riporto a nuovo delle perdite verso periodi d'imposta successivi e non all'utilizzo delle perdite nello stesso periodo d'imposta nel consolidato.
- Le perdite generate durante gli esercizi di validità dell'opzione per il consolidato si trasferiscono ipso iure alla fiscal unit e sono nate come già compensabili tra le società del gruppo; non si tratta di perdite risultanti da un 'riporto a nuovo'.
- In giudizio, se si impugna per cassazione sulla base di una presunta errata interpretazione delle norme fiscali, la giurisprudenza recente e l'interpretazione logico-sistematica del TUIR avranno peso decisivo: verificare precedenti della Cassazione sulla stessa materia.
- Proceduralmente, per atti notificati tramite servizio postale è obbligatoria la produzione dell'avviso di ricevimento; la sua mancata produzione rende inammissibile il controricorso (la notificazione è considerata inesistente).
- In sede di pianificazione fiscale del gruppo, distinguere tra limiti alla riportabilità delle perdite e limiti alla compensazione intra-periodo nel consolidato è cruciale: trattare le perdite maturate nell'esercizio di opzione come disponibili per la determinazione dell'imponibile consolidato.
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