Cassazione Penale, Ordinanza n. 31497/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo era generico e non si misurava con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione della recidiva da parte della Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione lamentando il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e, in subordine, della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la ratio della decisione impugnata: la sentenza di merito aveva valorizzato che l'allontanamento volontario dall'abitazione, giustificato solo allegando la necessità di acquistare cibo senza prova effettiva di tale circostanza, integrava il reato e non consentiva di ravvisare i presupposti dello stato di necessità. Quanto al 131-bis, la Corte di appello lo aveva escluso per l'abitualità della condotta, desunta da plurime violazioni del foglio di via obbligatorio, considerate della stessa indole del delitto di evasione. Il ricorrente aveva inoltre contestato la recidiva, ma la Corte territoriale l'aveva ritenuta fondata sui plurimi precedenti per altri delitti, ritenuti indicativi di maggiore pericolosità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando la condotta risulti abituale, come nel caso di più violazioni della medesima o di uguale indole rispetto al reato contestato.
Il richiamo al delitto di evasione individua il reato contestato e confermato nei gradi di merito.
La recidiva può essere valorizzata sulla base di plurimi precedenti penali significativi di una accresciuta pericolosità.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a una contestazione generica o meramente assertiva della motivazione di merito, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
- L'esimente dello stato di necessità non è riconoscibile quando l'allontanamento o la condotta contestata sia sorretta da una mera allegazione difensiva non supportata da prova e non emergano i presupposti oggettivi e soggettivi della causa di giustificazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è preclusa in presenza di condotte abituali o reiterate, desumibili da più violazioni della stessa indole rispetto al reato per cui si procede.
- La recidiva può essere legittimamente affermata quando i precedenti penali, anche per reati diversi, siano valutati come indice di maggiore pericolosità sociale dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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