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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19667/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due reati: a) truffa assicurativa ex art. 642 c.p. (denuncia di furto con valore dichiarato falsamente pari a euro 18.000,00 per un veicolo di fatto da rottamare) contestando vizi di motivazione e valutazione probatoria; b) reato di cui all'art. 367 c.p. (falsa attestazione?) per il quale deduce la prescrizione maturata alla data della sentenza di secondo grado (16/09/2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: la motivazione dei giudici di merito è risultata esaustiva, logica e congrua e la rivalutazione dei fatti è sottratta al sindacato di legittimità. Il secondo motivo è stato invece accolto: il reato contestato al capo b) (commesso il 31/12/2013) era prescritto alla data della sentenza di appello (16/09/2021), tenuto conto del termine ordinario di prescrizione (7 anni e 6 mesi) e della sospensione di 60 giorni computata. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio quanto al reato ex art. 367 c.p. In relazione al reato ex art. 642 c.p. la responsabilità dell'imputato è stata dichiarata irrevocabile (motivo di impugnazione inammissibile) ma la Corte ha annullato la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per la rideterminazione della pena, atteso che la pena originaria era stata comminata congiuntamente per entrambi i reati. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che il reato contestato a capo b), commesso il 31/12/2013, fosse prescritto alla data della sentenza di appello (16/09/2021) applicando il termine ordinario di prescrizione (7 anni e 6 mesi) e computando la sospensione di 60 giorni relativa al rinvio per impedimento del difensore.

  • art. 642 cod. pen.

    La condotta di truffa assicurativa (falsa denuncia del furto e dichiarazione di un valore falsato del veicolo) è stata ritenuta provata; la pronuncia di condanna per questo capo è stata dichiarata irrevocabile perché il motivo di impugnazione avverso tale affermazione di responsabilità è stato considerato infondato o inammissibile.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità: la Corte precisa che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e che il controllo in Cassazione su questioni di fatto è limitato alle ipotesi previste dall'art. 606.

  • art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020

    Norma richiamata in relazione alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale (regime procedurale per le conclusioni del Pubblico Ministero in Corte di Cassazione).

  • Sez. U, Sent. n. 6903 del 27/05/2016 (Rv. 268965)

    Principio della scindibilità ideale della sentenza di condanna per più reati: ogni capo conserva autonomia giuridica e, se uno è estinto o annullato, ciò non travolge automaticamente gli altri capi.

  • Sez. U, Sent. n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio, Rv. 262913-01)

    Richiamata in relazione al computo della sospensione dell'esecuzione dei termini (rinvio udienza per impedimento del difensore) da conteggiare nel calcolo della prescrizione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione opera un controllo molto limitato sui punti di merito: le critiche alla valutazione della prova e alla motivazione dei giudici di merito riescono raramente se la motivazione è logica, congrua e esaustiva.
  • La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto dei termini ordinari, delle eventuali sospensioni/ interruzioni e delle pronunce giurisprudenziali che stabiliscono il computo dei giorni di sospensione (es. rinvii per impedimento del difensore).
  • Quando una sentenza contiene più capi di imputazione, ciascun capo è idealmente scindibile: l'estinzione o l'annullamento di un capo non implica automaticamente la caduta degli altri, ma può obbligare il giudice di merito a ricalcolare la pena complessiva.
  • Se in Cassazione si ottiene l'annullamento per prescrizione di uno o più capi originari, è frequente il rinvio per rideterminare la pena residua quando la pena complessiva era stata comminata in via congiunta per più reati.
  • Per impugnazioni tese a contestare la valutazione probatoria è fondamentale indicare vizi di diritto o specifiche violazioni logico-formali della motivazione; la mera richiesta di "diversa valutazione" dei fatti è generalmente inammissibile o inefficace.
  • È strategico in sede difensiva verificare e documentare tempestivamente eventuali cause di prescrizione e sospensione (es. rinvii, impedimenti) per poterle efficacemente valorizzare in sede di impugnazione.

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