Cassazione Penale, Sentenza n. 19667/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due reati: a) truffa assicurativa ex art. 642 c.p. (denuncia di furto con valore dichiarato falsamente pari a euro 18.000,00 per un veicolo di fatto da rottamare) contestando vizi di motivazione e valutazione probatoria; b) reato di cui all'art. 367 c.p. (falsa attestazione?) per il quale deduce la prescrizione maturata alla data della sentenza di secondo grado (16/09/2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: la motivazione dei giudici di merito è risultata esaustiva, logica e congrua e la rivalutazione dei fatti è sottratta al sindacato di legittimità. Il secondo motivo è stato invece accolto: il reato contestato al capo b) (commesso il 31/12/2013) era prescritto alla data della sentenza di appello (16/09/2021), tenuto conto del termine ordinario di prescrizione (7 anni e 6 mesi) e della sospensione di 60 giorni computata. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio quanto al reato ex art. 367 c.p. In relazione al reato ex art. 642 c.p. la responsabilità dell'imputato è stata dichiarata irrevocabile (motivo di impugnazione inammissibile) ma la Corte ha annullato la statuizione relativa al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per la rideterminazione della pena, atteso che la pena originaria era stata comminata congiuntamente per entrambi i reati. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il reato contestato a capo b), commesso il 31/12/2013, fosse prescritto alla data della sentenza di appello (16/09/2021) applicando il termine ordinario di prescrizione (7 anni e 6 mesi) e computando la sospensione di 60 giorni relativa al rinvio per impedimento del difensore.
La condotta di truffa assicurativa (falsa denuncia del furto e dichiarazione di un valore falsato del veicolo) è stata ritenuta provata; la pronuncia di condanna per questo capo è stata dichiarata irrevocabile perché il motivo di impugnazione avverso tale affermazione di responsabilità è stato considerato infondato o inammissibile.
Richiamato implicitamente nei limiti del sindacato di legittimità: la Corte precisa che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e che il controllo in Cassazione su questioni di fatto è limitato alle ipotesi previste dall'art. 606.
art. 23, co. 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alle conclusioni scritte formulate dal Sostituto Procuratore Generale (regime procedurale per le conclusioni del Pubblico Ministero in Corte di Cassazione).
Sez. U, Sent. n. 6903 del 27/05/2016 (Rv. 268965)
Principio della scindibilità ideale della sentenza di condanna per più reati: ogni capo conserva autonomia giuridica e, se uno è estinto o annullato, ciò non travolge automaticamente gli altri capi.
Sez. U, Sent. n. 4909 del 18/12/2014 (Torchio, Rv. 262913-01)
Richiamata in relazione al computo della sospensione dell'esecuzione dei termini (rinvio udienza per impedimento del difensore) da conteggiare nel calcolo della prescrizione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione opera un controllo molto limitato sui punti di merito: le critiche alla valutazione della prova e alla motivazione dei giudici di merito riescono raramente se la motivazione è logica, congrua e esaustiva.
- La prescrizione va calcolata attentamente tenendo conto dei termini ordinari, delle eventuali sospensioni/ interruzioni e delle pronunce giurisprudenziali che stabiliscono il computo dei giorni di sospensione (es. rinvii per impedimento del difensore).
- Quando una sentenza contiene più capi di imputazione, ciascun capo è idealmente scindibile: l'estinzione o l'annullamento di un capo non implica automaticamente la caduta degli altri, ma può obbligare il giudice di merito a ricalcolare la pena complessiva.
- Se in Cassazione si ottiene l'annullamento per prescrizione di uno o più capi originari, è frequente il rinvio per rideterminare la pena residua quando la pena complessiva era stata comminata in via congiunta per più reati.
- Per impugnazioni tese a contestare la valutazione probatoria è fondamentale indicare vizi di diritto o specifiche violazioni logico-formali della motivazione; la mera richiesta di "diversa valutazione" dei fatti è generalmente inammissibile o inefficace.
- È strategico in sede difensiva verificare e documentare tempestivamente eventuali cause di prescrizione e sospensione (es. rinvii, impedimenti) per poterle efficacemente valorizzare in sede di impugnazione.
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