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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08807/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall’occupazione di fondi di proprietà di alcuni privati da parte di un ente pubblico per la realizzazione di uno svincolo stradale e di accesso alla zona industriale. Il primo decreto di occupazione d’urgenza non conteneva i termini di occupazione e di espropriazione e non seguì l’immissione in possesso; in corso di giudizio fu poi emanato un nuovo decreto con effettiva immissione in possesso e ulteriore occupazione. I proprietari agirono per ottenere il risarcimento dei danni da illegittima occupazione/irreversibile trasformazione del fondo e la liquidazione dell’indennità di occupazione temporanea. In appello la Corte territoriale riconobbe la natura edificabile dei terreni ma quantificò il risarcimento prendendo a base una superficie inferiore rispetto a quella sostenuta dagli attori e detraendo somme già versate dall’ente. Con il ricorso per cassazione gli attori hanno denunciato: violazione del giudicato interno e degli artt. 1362 ss. c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto non censurata la superficie occupata; violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per omessa considerazione dell’effettivo contenuto dell’appello e per aver ritenuto assorbita o non esaminata la domanda sull’occupazione temporanea; violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione per la detrazione di somme già pagate senza specifica domanda; ulteriore vizio motivazionale e violazione delle regole sull’imputazione dei pagamenti, sostenendo che la Corte avesse sottratto importi lordi e comunque riferiti ad altra porzione di terreno; infine, omessa considerazione del diverso valore risultante dalla consulenza di parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, infondato il terzo e inammissibile il quinto; ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato il contenuto dell’appello principale degli attori, considerando non specificamente censurata la superficie occupata, mentre invece la doglianza investiva anche tale punto. Ha quindi affermato che l’esatto contenuto dell’impugnazione andava ricostruito nel suo complesso e che non vi era preclusione a esaminare il fatto processuale denunciato. Quanto alla detrazione delle somme già corrisposte, la Corte ha ritenuto corretta la considerazione di tali pagamenti, essendo stati specificamente allegati dalla parte resistente e risultando pacifici in fatto. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. Dalla parte finale del testo non emerge espressamente il dispositivo conclusivo, ma la decisione è resa in accoglimento dei primi due motivi con assorbimento dell’ultimo e con rigetto/inammissibilità degli altri, sicché l’esito complessivo appare favorevole ai ricorrenti almeno in parte.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla superficie occupata; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato ostativo alla censura proposta in appello e in cassazione, perché il motivo attaccava proprio l’interpretazione dell’atto di appello e del contenuto della decisione di merito.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione degli atti processuali e dell’atto di appello, secondo criteri analoghi a quelli ermeneutici contrattuali valorizzando la volontà effettiva dell’impugnante.

  • art. 329 c.p.c.

    invocato in relazione all’acquiescenza e al giudicato interno; la Corte ha escluso che il punto sulla superficie fosse coperto da acquiescenza ostativa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità del procedimento/sentenza per errori processuali, tra cui ultrapetizione e violazione del giudicato interno.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel quadro della riformulazione della domanda in corso di causa a seguito del nuovo decreto di occupazione.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato per sostenere la possibilità di precisare/riformulare le domande in relazione agli eventi sopravvenuti nel corso del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare asserite pronunce ultra/extra petita e l’omessa pronuncia su domande ritualmente formulate; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla detrazione delle somme già pagate.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per contestare la lettura dell’atto di appello da parte della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto che l’atto fosse sufficientemente specifico e che la doglianza fosse ammissibile.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla detrazione di somme già pagate senza adeguato contraddittorio; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione illogica/contraddittoria; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse affetta da anomalia costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nella formulazione vigente, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo, non già del semplice difetto di sufficienza o di illogicità ordinaria.

  • art. 1193 c.c.

    richiamato per contestare il criterio di imputazione dei pagamenti parziali; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 1194 c.c.

    richiamato per sostenere che i pagamenti parziali avrebbero dovuto essere imputati prima a interessi e spese e non direttamente al capitale; motivo assorbito.

  • art. 1196 c.c.

    richiamato insieme agli artt. 1193 e 1194 c.c. sul tema dell’imputazione dei pagamenti; motivo assorbito.

  • art. 1189 c.c.

    richiamato in tema di pagamento al creditore apparente; la Corte ha rilevato che l’eccezione di pagamento, in presenza di allegazioni e prove, può operare sul piano estintivo del rapporto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa, ma il ricorrente deve indicare in modo puntuale il fatto processuale censurato e i passaggi dell’atto rilevanti, così da consentire la verifica dell’errore denunciato.
  • L’interpretazione degli atti processuali delle parti deve essere compiuta secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., privilegiando il contenuto sostanziale e complessivo dell’atto rispetto a letture frammentarie o meramente letterali.
  • Nell’interpretazione dell’impugnazione non è decisivo isolare singole espressioni: occorre verificare se, letta nel suo complesso, la censura investa effettivamente il capo della decisione ritenuto non impugnato dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più sindacabili in cassazione la semplice insufficienza, la non condivisibilità o la ordinaria illogicità della motivazione.
  • L’esatto contenuto di una sentenza va ricostruito integrando dispositivo e motivazione, attribuendo prevalenza alla parte del provvedimento che consente di ricostruire con maggiore affidabilità la volontà decisoria del giudice.
  • La deduzione del pagamento, quando sia specificamente allegata e il fatto estintivo risulti dagli atti, può essere valorizzata dal giudice senza incorrere in ultrapetizione, specie se le somme sono state versate in relazione al medesimo rapporto e risultano pacifiche in fatto.
  • La relazione del consulente tecnico di parte non ha valore confessorio in sé, perché la confessione riguarda l’ammissione di fatti proveniente dalla parte e non mere valutazioni tecniche o giudizi espresse dal consulente.

Come è indicizzato

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